LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione regionale di controllo per la Campania 
 
    La Sezione regionale di controllo per la Campania,  composta  dai
Magistrati: 
        Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti; 
        Fulvio Maria Longavita, Presidente di Sezione; 
        Rossella Cassaneti, consigliere - relatore; 
        Alessandro Forlani, consigliere; 
        Rossella Bocci, consigliere; 
        Francesco Sucameli, I referendario; 
        Raffaella Miranda, I referendario; 
        Carla Serbassi, I referendario 
    Ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
parificazione del rendiconto della Regione Campania, per gli esercizi
finanziari 2015 e 2016. 
    Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma
2, lettera l), 117, comma 3, 119, comma 2, della Costituzione; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
    Visti gli articoli 38 e 40 del decreto  legislativo  n.  174/2016
(cd. Codice di Giustizia Contabile); 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge  regionale  30  aprile  2002,  n.  7  (Ordinamento
contabile  della  Regione  Campania  art.  34,   comma   1,   decreto
legislativo 28 marzo  2000,  n.  76)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Viste le leggi regionali 23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' regionale  2015)  e  18  gennaio  2016,  n.  1  (legge  di
stabilita' regionale 2016); 
    Viste le leggi  regionali  6  maggio  2013,  n.  6  (bilancio  di
previsione finanziano della Regione Campania per gli anni  finanziari
2013-2015)  e  18  gennaio  2016,  n.  2  (bilancio   di   previsione
finanziario  della  Regione  Campania   per   gli   anni   finanziari
2016-2018); 
    Viste le leggi regionali 3 settembre 2002, n. 20, art. 2, commi 2
e 4, e 12 dicembre 2003,  n.  25,  art.  1,  comma  1  (cc.dd.  fondi
etero-finanziati); 
    Viste le note prot. n. 30306/U.D.C.P./GAB/CG del 20 novembre 2017
e n. 7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30  marzo  2018  del  Presidente  della
Regione  Campania  di  trasmissione  dei  rendiconti  generali  della
Regione Campania  rispettivamente  per  gli  esercizi  2015  e  2016,
completi del conto del bilancio e del conto del  patrimonio,  nonche'
della  relazione  dei  Revisori  dei  conti,   della   relazione   di
accompagnamento e del disegno di legge; 
    Viste le note istruttorie prot. n. 2607  del  24  aprile  2018  e
prot. n. 2759 del 9 maggio 2018 (di assegnazione di nuovo termine per
il riscontro); 
    Vista  la  relazione  della  D.G.  Risorse  Umane  Strumentali  e
Finanziarie del Consiglio regionale pervenuta con  pec  mail  del  29
maggio 2018; 
    Vista la relazione comunicata dalla  Sezione  all'Amministrazione
regionale con  nota  prot.  n.  4234-06/08/2018-SC_CAM_T89-P  acclusa
all'ordinanza n. 35/2018 del Presidente della Sezione di convocazione
dell'audizione prodromica all'udienza di  parificazione  tenuta  l'11
settembre 2018; 
    Viste le deduzioni inviate dalla Regione Campania con nota del 12
settembre 2018; 
    Vista la memoria depositata dalla  Procura  regionale  presso  la
Sezione giurisdizionale per la Campania il 13 settembre 2018; 
    Vista l'Ordinanza n. 35/2018 con cui il Presidente della  Sezione
regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione per il
giorno 17  settembre  2018  per  il  giudizio  di  parificazione  dei
rendiconti  generali  della  Regione  Campania   per   gli   esercizi
finanziari 2015 e 2016; 
    Uditi all'odierna udienza il relatore, cons. Rossella  Cassaneti,
il Procuratore regionale Michele  Oricchio  ed  il  Presidente  della
Regione Campania Vincenzo De Luca; 
 
                            Premesso che 
 
    Con note prot.  n.  30306/U.D.C.P./GAB/CG  del  20/11/2017  e  n.
7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30 marzo 2018 del Presidente  della  Regione
Campania, sono stati trasmessi a questa Sezione di controllo, ai fini
della deliberazione di decisione del  giudizio  di  parificazione,  i
rendiconti generali della Regione Campania  rispettivamente  per  gli
esercizi 2015 e 2016, completi del conto del bilancio e del conto del
patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori  dei  conti,  alla
relazione di accompagnamento e  al  disegno  di  legge,  quest'ultimo
approvato  dalla  Giunta  regionale,  per  il  rendiconto  2015,  con
delibera n. 692 del 14 novembre 2017 e, per il rendiconto  2016,  con
delibera n. 186 del 28 marzo 2018. 
    Ai fini di cui all'art. 1, comma 5, del  decreto  legislativo  n.
174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre
2012, ovvero (piu' specificamente) della  redazione  del  Capitolo  I
dell'Allegato  B  alla   relazione   allegata   alla   decisione   di
parificazione  dei  rendiconti  sopra  indicati  -   riguardante   il
«Trattamento accessorio del personale dipendente»  -  la  Sezione  ha
inviato nota istruttoria avente prot. n. 2607 del 24 aprile  2018,  a
cui - a seguito di una esplicita richiesta dell'A.R. - e' seguita una
successiva  nota  avente  prot.  n.  2759  del  9  maggio   2018   di
assegnazione di un nuovo termine. Con pec mail  del  29  maggio  2018
(acquisita dalla Sezione di controllo con nota prot. cdc n. 3072  del
30 maggio 2018) veniva fornito riscontro - con la trasmissione di due
distinte relazioni a firma  rispettivamente  del  Consiglio  e  della
Giunta regionali - alla predetta richiesta di chiarimenti. 
    In tale nota istruttoria, a ciascuna  delle  criticita'  rilevate
sull'argomento dalla Sezione in sede  di  parificazione  relativa  al
rendiconto 2013 - indicate in 6 puntiv - seguiva il «quesito» posto a
Consiglio e Giunta regionali in  relazione  aria  «duplice»  parifica
2015-2016. 
    Il punto 1.5. del predetto Allegato B - Capitolo I ha riguardato,
in particolare, l'illegittimita' delle norme regionali  disciplinanti
i  cc.dd.  «fondi  etero-finanziati»,  rappresentati  da  due   fondi
«integrativi» rispetto a quello unico per il personale di  «comparto»
e per la «dirigenza»  del  Consiglio  Regionale  della  Campania,  da
attribuire con le stesse quantita'  e  modalita'  di  erogazione  del
salario  accessorio  previsto  dai  contratti  collettivi  decentrati
integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale,  pertanto
alimentati - direttamente -  con  risorse  attinte  al  bilancio  del
Consiglio  (nello  specifico:  capp.  4021,  4024  e  4141,  di   cui
quest'ultimo soppresso a partire dall'esercizio 2017 in  quanto  gia'
destinato a finanziarie le medesime attivita' indicate  nel  capitolo
4024), rappresentati dal fondo di cui  all'art.  2,  comma  2,  della
L.R.C. n. 20/2002 (c.d. «Legge 20») e dal fondo di  cui  all'art.  2,
comma 4, della  medesima  L.R.C.,  come  novellata  dalla  L.R.C.  n.
25/2003 (c.d. «Legge 25»). 
    Il quesito posto in proposito  dalla  Sezione  viene  di  seguito
riportato: 
        «[...]  Si  voglia   esporre   dettagliatamente   in   merito
all'avvenuto adeguamento  della  disciplina  regionale  al  principio
secondo cui "la disciplina del finanziamento  e  dei  presupposti  di
alimentazione degli stessi e della loro erogazione e' riservata  alle
leggi dello Stato e  alla  contrattazione  collettiva  nazionale  cui
queste fanno rinvio (Contratti che disciplinano, appunto,  le  regole
per la costituzione del Fondo delle  risorse  decentrate,  stabili  e
variabili)",  nonche'   produrre   una   relazione   illustrativa   e
dimostrativa dello stato e  degli  esiti,  rilevanti  ai  fini  degli
esercizi 2015 e 2016, dell'attivita recuperatoria avviata  -  secondo
quanto controdedotto in sede di parifica relativa all'annualita  2013
- A seguito delle intraprese azioni amministrative (Cfr. delibera del
Consiglio regionale n. 365 del 30.01.2015)». 
    Piu'  in  dettaglio,  l'istruttoria  svolta   sull'argomento   ha
riguardato: 
        a) Il Fondo di cui all'art.  2,  comma  2,  della  suindicata
L.R.C.  (c.d.  «Legge  20»),  destinato  al  personale  comandato   e
distaccato in  servizio  presso  le  strutture  politiche  (uffici  a
diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di commissioni,  dei
membri dell'Ufficio  di  Presidenza  e  dei  Gruppi  consiliari);  in
ragione di tale fondo, quindi - si osservava nella relazione allegata
alla decisione sulla parifica del  rendiconto  regionale  2013  -  e'
stata - in buona sostanza - creata  una  nuova  figura  apicale,  con
trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti.  In
particolare, il comma 3 dell'art. 2 della predetta L.R.C. n.  20/2002
stabilisce che «li fondo di cui al comma 2, lettera b,  e'  ripartito
in base  alla  consistenza  numerica  del  personale  assegnato  alle
strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale  15/1989,
ai sensi  della  normativa  vigente»,  ovvero  all'Area  generale  di
coordinamento, ai Settori del Consiglio regionale, ai Servizi ed alle
posizioni di studio e di ricerca (art. 9 L.R.C. n. 15/1989),  nonche'
alle segreterie particolari del Presidente del  Consiglio  regionale,
dei Componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza,  dei  Presidenti  delle
commissioni e del Presidente del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
(art. 14 L.R.C. n. 15/1989). 
        b) Il Fondo di cui all'art.  2,  comma  4,  della  L.R.C.  n.
20/2002, come novellata dalla L.R.C. n. 25/2003  (c.d.  «Legge  25»),
consistente  in  un  fondo  integrativo  in  cui  questa   componente
retributiva  viene  erogata  come  indennita'  di  importo  fisso   e
predeterminato per  ciascuna  categoria  di  personale  (compreso  il
personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con  posizione
organizzativa,  per  cui  sono  previste  misure   percentuali   piu'
elevate),  ed  e'  legata  allo  svolgimento  delle  prestazioni   di
assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio. 
    2.  Nel  riscontro  della  D.G.  Risorse  Umane   Strumentali   e
Finanziarie dei Consiglio regionale alla predetta  nota  istruttoria,
si e' argomentato, in sintesi, come segue. 
    Allo stato, in materia di personale,  risulta  vigente  la  legge
regionale 20/2002 e ss.mm.ii.,  produttiva  di  effetti.  L'eventuale
illegittimita' dell'art. 2, commi 2 e 4, deve essere  pronunciata  in
sede di giudizio costituzionale ed al riguardo si  rileva  che,  allo
stato, non e' pendente alcun giudizio innanzi alla Consulta. 
    In  relazione  alle  prescrizioni,  contenute  nelle   note   del
Commissario  ad  acta  e  nei  giudizi  di  parificazione  dei  Conti
consuntivi  della  Corte  dei  conti  della  Campania  -  Sezione  di
controllo, in vigenza della normativa regionale, come chiarito  anche
dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1862 del 14  aprile  2015,  la
pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le leggi, anche se
ritenute illegittime. 
    Anche la Circolare, emanata  in  data  12  settembre  2014  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  Affari
regionali, le  autonomie  e  lo  sport,  contenente  le  «Indicazioni
applicative in materia di trattamento  accessorio  del  personale  di
Regioni ed enti locali», con riferimento a quanto previsto  dall'art.
4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 al terzo capoverso, statuisce
che dal recupero di somme indebitamente erogate  attraverso  i  fondi
per la  contrattazione  collettiva  decentrata  «e'  fatta  salva  la
costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle  Regioni  e  dagli
organismi strumentali delle stesse, in conformita' alle  legislazioni
regionali gia' vigenti». 
    I due fondi, previsti per il personale comandato/distaccato nelle
strutture politiche  e  per  il  personale  di  ruolo  del  Consiglio
regionale risultano, annualmente, finanziati con  legge  di  bilancio
sul capitolo di spesa n. 4021. 
    La materia, per gli anni 2015/2016, e' stata disciplinata con  le
delibere dell'Ufficio di Presidenza nn. 365/2015 e 370/2015 e con  le
conseguenti determinazioni della Direzione  generale  risorse  umane,
strumentali e finanziarie del  Consiglio  regionale  della  Campania,
competente  per  materia;  in  sede  di   contrattazione   decentrata
integrativa con le organizzazioni sindacali,  e'  stato  definito  il
relativo accordo che ha  precisato  le  modalita'  ed  i  criteri  di
utilizzo del fondo, previsto dal comma 4  dell'art.  2  della  stessa
legge regionale 20/2002 e ss.mm.ii., accordo recepito dall'Ufficio di
Presidenza proprio con la citata delibera n. 370/2015. 
    Le determine della D.G. Risorse Umane n. 287 del 16 aprile 2015 e
n. 377 del  14  maggio  2015  hanno  dato  attuazione  alle  indicate
delibere, individuando i gruppi di lavoro per  lo  svolgimento  delle
attivita' non ordinarie, con contrattualizzazione  della  prestazione
lavorativa, ai sensi dell'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. 
    In ordine alle attivita' non ordinarie comunque poste  in  essere
dal personale dipendente fuori dall'orario ordinario di lavoro,  allo
stato, per le annualita' all'esame, non risulta siano state  attivate
azioni  di  recupero  di  risorse  pubbliche   per   le   motivazioni
espressamente riportate  nella  relazione  della  Direzione  generale
Risorse umane strumentali e finanziarie  -  prot.  n.  6767/P  del  6
maggio 2015 (di riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione). 
    Nel CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni locali, in vigore dal 22
maggio 2018, a seguito della  sottoscrizione  in  via  definitiva  da
parte dell'Aran e delle Organizzazioni sindacali, il nuovo  art.  18,
che disciplina l'aspetto dei compensi aggiuntivi anche  al  personale
regionale,  stabilisce  il  criterio  secondo  cui  «Ai  titolari  di
posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e
di risultato, possono essere erogati  anche  i  seguenti  trattamenti
accessori [...]» 
    e indica, al comma 1, lettera  h),  «i  compensi  che  specifiche
disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale,
in  coerenza  con  le  medesime»,   elencandone   alcuni   a   titolo
esemplificativo e non esaustivo. 
    3. Nella Relazione comunicata  all'Amministrazione  regionale  ai
fini dell'audizione prodromica all'udienza di parificazione che si e'
tenuta l'11 settembre 2018, si sono svolte osservazioni,  di  seguito
riportate in sintesi. 
    Sulla compatibilita' dei fondi cc.dd. «Legge 20» e «Legge 25» con
il  vigente  sistema  delle  fonti  del  trattamento  economico   dei
dipendenti pubblici in sede di  relazione  di  parifica  2013  veniva
rappresentato che: «in definitiva, atteso quanto  sopra,  preso  atto
delle  gia'  intraprese  azioni  amministrative  (Cfr.  Delibera  del
Consiglio regionale n.  365  del  30.01.2015)  la  Sezione  evidenzia
l'urgenza  di  immediati  provvedimenti  correttivi,   di   carattere
legislativo, volti  ad  eliminare,  anche  a  fini  recuperatoci,  le
indennita' erogate ai sensi delle richiamate leggi». 
    Il  trattamento  accessorio   delle   categorie   di   dipendenti
destinatarie dell'erogazione  di  tali  fondi,  in  mancanza  di  una
espressa previsione del contratto collettivo  nazionale  o  di  altre
disposizioni di fonte statale, deve comunque gravare sull'unico fondo
dell'Amministrazione, dovendosi escludere la possibilita', come nella
fattispecie che ci occupa, di istituire un fondo «parallelo»  per  il
trattamento  accessorio  del  personale  comandato  o  distaccato  in
servizio presso le strutture politiche. 
    Poiche' e' ex lege previsto l'aggancio ai criteri di retribuzione
della contrattazione nazionale, la distribuzione delle  risorse  deve
comunque avvenire con uno specifico collegamento alla posizione e  ai
risultati  tipici  dei  soggetti  in  questione,  in  ossequio   alla
finalita'  retributiva  individuata  dalla  normativa  regionale;  il
trattamento accessorio cosi erogato non puo' tradursi percio'  in  un
generico premio a tutti i dipendenti che collaborano in posizione  di
comando  o  distacco  con  gli  organi  istituzionali,   traducendosi
altrimenti in una forma atipica (anche per  l'ordinamento  regionale)
di aumento retributivo (come avviene con il fondo «Legge 20»). 
    Per cio' che concerne il riferimento  alla  disciplina  del  CCNL
2016/2018, fermo restando che ai sensi dell'art. 11 delle preleggi la
rinnovata  disposizione  contrattuale  soggiace   al   principio   di
irretroattivita', va evidenziato,  comunque,  che  l'esemplificazione
normativa di riferimento (art. 18, comma 1, lettera h)  del  medesimo
CCNL) ha  una  portata  meramente  -  appunto  -  esemplificativa  di
fattispecie  previste  in  norme  statali,  presumibilmente  per   il
principio di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,  comma
2, lettera l) della Costituzione. 
    Al contempo, deve osservarsi che la  retribuzione  connessa  alla
mera  effettuazione  di  un  plus  orario,  in  ragione  di   compiti
istituzionali, mal si concilia con il principio di onnicomprensivita'
della retribuzione, specie in presenza di altri istituti contrattuali
che sono specificamente destinati a remunerare le  eccedenze  orarie,
come il compenso per lavoro straordinario, che il Consiglio regionale
intende differenziare rispetto all'istituzione dei fondo «Legge  25».
Va,  sul  punto,  richiamato   quanto   considerato   dalla   Sezione
Giurisdizionale Campania, nella sentenza  n.  127/2018:  «E'  vietato
compensare  con  i  fondi  incentivanti  prestazioni   svolte   fuori
dall'orario di lavoro, in sostituzione del compenso previsto  per  il
lavoro straordinario». 
    A seguito della determina D.G. Risorse Umane n. 377 del 14 maggio
2015 (avente ad oggetto: «Approvazione progetti, e relativa procedura
amministrativa, giusta delibera U.P. n. 370/2015») - e visto  che  il
comma  5  dell'art.  2  della   legge   n.   20/2002   demanda   alla
contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali
la definizione delle modalita' di erogazione e dei destinatari  delle
risorse del Fondo «Legge 25» - in data  11  febbraio  2015  e'  stato
sottoscritto   l'accordo   tra   le   Organizzazioni   sindacali    e
l'Amministrazione  concernente  la  «Organizzazione  delle  attivita'
istituzionali ordinarie e non ordinarie. Regolamento in  applicazione
della L.R. 20 del 03/09/2002 e s.  m.  e  i.,  dell'art  19  comma  5
dell'Ordinamento del Consiglio Regionale della Campania»,  ratificato
con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 270 del 27 febbraio 2015. 
    L'Accordo individua le attivita'  di  assistenza  ulteriore  agli
organi con le quali  si  prevede  la  realizzazione  delle  attivita'
istituzionali ordinarie e non ordinarie attraverso la predisposizione
di progetti  destinati  all'incremento  dell'assistenza  agli  organi
consiliari. 
    Il C.R.C. ha altresi' prodotto, con riferimento  ad  entrambe  le
annualita' considerate, varie determine DGR concernenti la gestione e
lo   svolgimento   delle   procedure   amministrative   legate   alla
realizzazione  dei  progetti  approvati  nel  quadro  dei  Fondi  qui
esaminati, oltre all'accordo sindacale del 2016  che  ridetermina  le
modalita' e i criteri di utilizzo del fondo previsto dalla L.R.C.  n.
20/2002. Il tutto - come da risultane degli atti - pervenuto via mail
il 26 luglio 2018, pur se acquisito al prot.  della  Sezione  con  n.
5345 del 24 settembre 2018. 
    4. Inoltre, in data 13 settembre 2018 sono pervenute alla Sezione
controdeduzioni scritte del Consiglio regionale (D.G. Risorse  Umane,
Finanziarie e Strumentali) alla predetta  relazione,  in  cui  si  e'
osservato, in sintesi, quanto segue. 
    Con i fondi  dell'art.  2,  comma  2  della  legge  regionale  n.
20/2002, in ossequio alla  norma  legislativa,  si  e'  correttamente
proceduto alla retribuzione  del  salario  accessorio  -  trattamento
economico del personale in servizio  presso  gli  uffici  di  diretta
collaborazione  e  supporto  alle   strutture,   quali   commissioni,
componenti   ufficio   di   presidenza   e,   fino    a    successiva
regolamentazione normativa dei gruppi consiliari  regionali,  con  le
stesse modalita' previste per il personale  in  servizio  presso  gli
uffici. Dallo stesso capitolo a cio'  destinato,  senza  aggravio  di
spesa, e' stato costituito il fondo da assegnare ai gruppi consiliari
quale budget costitutivo del bilancio degli stessi. 
    I   criteri   per   l'individuazione   degli   importi    e    la
regolamentazione  per  l'uso,  sono  stati  indicati  negli   accordi
contrattuali. 
    La retribuzione connessa  alla  mera  effettuazione  di  un  plus
orario  in  ragione  di  compiti   istituzionali,   sembrerebbe   non
confliggere con il principio di omnicomprensivita'  della  indennita'
di posizione  e  di  risultato,  visto  che  tali  compensi  sono  da
riferirsi  a  «prestazioni  non  ordinarie,   per   l'attuazione   di
convenzioni e di assistenza ulteriore agli  organi  e  organismi  del
Consiglio regionale e delle  Autonomie  locali,  in  applicazione  di
specifiche normative regionali e nazionali in  vigore,  regolamentate
nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali», cosi' come previsto
dall'art. 19, comma 5, del  vigente  Ordinamento  amministrativo  del
Consiglio regionale  (approvato  con  delibera  UdP  n.  369  del  27
febbraio   2015).   Quindi,   tali   prestazioni,   destinate    alla
realizzazione   di   specifici   progetti-obiettivo    da    svolgere
obbligatoriamente  durante  l'orario  di  lavoro  per  le   attivita'
ordinarie, non potevano essere remunerate con  il  capitolo  previsto
per il lavoro straordinario che e' destinato a  retribuire  eccedenze
orarie,  soltanto  ed  esclusivamente  per  casi  eccezionali  e  non
programmabili, ai  fini  dello  svolgimento  di  attivita'  ordinarie
disciplinate dal CCNL. 
    Si precisa, infine,  che  in  mancanza  di  un  nuovo  accordo  a
disciplina dell'erogazione dei fondi qui in considerazione - adottato
con l'approvazione della delibera U.d.P. n.  370/2015  -  non  vi  e'
stata l'erogazione di alcun compenso al personale interessato per  il
periodo intercorso tra il 1° gennaio  2015  e  sino  all'approvazione
della determina dirigenziale,  relativa  alla  presa  d'atto  per  la
realizzazione della  prima  parte  dei  progetti-obiettivo,  indicati
nella determina DGRU 377/DGR-5 del 14 maggio 2015. 
    5. In data 14  settembre  2018  e'  stata,  poi,  presentata,  la
memoria del Procuratore regionale  per  la  parifica  del  rendiconto
regionale  2015/2016,  in  cui  sono  state  svolte,  sul  punto,  le
osservazioni di seguito riportate: 
        «In argomento, si concorda  con  le  forti  perplessita'  sul
fondamento competenziale del legislatore  regionale  a  una  siffatta
disciplina, che, peraltro, slegata da  ogni  riferimento  concreto  a
parametri oggettivamente verificabili di attivita'  e  di  risultato,
appare  configurarsi   come   un'irragionevole   forma   di   aumento
retributivo  per  tutti  i  dipendenti   assegnati   alle   strutture
"politiche" dei Consiglio regionale. 
        Gia' nella decisione di parifica  del  rendiconto  2013,  del
resto,  la  Sezione  aveva  evidenziato   "l'urgenza   di   immediati
provvedimenti  correttivi,  di  carattere   legislativo,   volti   ad
eliminare, anche a fini recuperatori, le indennita' erogate ai  sensi
delle richiamate leggi". 
        Nondimeno, nella relazione dei Consiglio si  rappresenta  che
l'eventuale illegittimita' dei richiamati commi 2 e  4  dell'art.  58
deve essere  pronunciata  dalla  Corte  costituzionale,  non  potendo
l'amministrazione sottrarsi all'esecuzione di un comando legislativo,
anche se ritenuto illegittimo. 
        [...]  la  Procura  Regionale  sottopone  alla   Sezione   la
valutazione  dell'opportunita'  di  rimettere,  d'ufficio,   in   via
incidentale, al giudizio della Corte costituzionale la  questione  di
costituzionalita'   della   normativa   regionale   di   riferimento,
sussistendo  il  presupposto  della  sua  rilevanza  ai  fini   della
decisione di parificare i rendiconti regionali 2015  e  2016  nonche'
anche la sua non manifesta infondatezza per tutte le ragioni  innanzi
esposte». 
    All'odierna udienza le parti come in epigrafe rappresentate hanno
confermato le argomentazioni sopra esposte. 
 
                           Considerato che 
 
    6. I fondi di  cui  si  tratta,  a  volerne  dare  una  sintetica
descrizione  -peraltro,  gia'   precedentemente   anticipata   -   si
articolano come segue. 
    Il cd.  Fondo  «Legge  20»  ha  quali  beneficiari  il  personale
comandato e distaccato in  servizio  presso  le  strutture  politiche
(i.e. uffici a diretta collaborazione e supporto  dei  Presidenti  di
Commissioni, dei membri  dell'Ufficio  di  Presidenza  e  dei  Gruppi
consiliari).  Come  gia'  esposto  nella  relazione   allegata   alla
decisione di parifica del rendiconto regionale per l'anno 2013: 
        «Nelle strutture in questione non possono essere comandati  o
distaccati  dirigenti,  ed  funzionari,  ove  comandati,  perdono  la
posizione organizzativa. 
        Tuttavia, i responsabili delle  strutture  possono  nominare,
nell'ambito del personale comandato, dei coordinatori  amministrativi
cui, recita il comma 5 dell'art. 11 del regolamento recante il  Nuovo
Ordinamento  degli  uffici   del   Consiglio   regionale,   "per   le
peculiarita'  dell'attivita'  svolta,  il  trattamento  economico  e'
integrato con  uno  specifico  emolumento  pari  alla  indennita'  di
posizione spettante, ai sensi del  contratto  collettivo  integrativo
decentrato in vigore,  ai  dirigenti  con  incarico  individuale  del
Consiglio,  incrementata  del  5  per  cento".  Attualmente  anche  i
coordinatori beneficiano delle quote integrative della  remunerazione
di cui alla lettera b). 
        In buona sostanza, si e' creata una nuova figura apicale, con
trattamento economico in parte equiparato a quella dei dirigenti». 
    Le finalita' di costituzione del Fondo «Legge 20» sono  descritte
dal comma 2 dell'art. 2 L.R.C. n. 20/2002: 
        «a)  risorse  per  il  trattamento  economico  accessorio  da
attribuire con le stesse quantita'  e  modalita'  di  erogazione  del
salario  accessorio  previsto  dai  contratti  collettivi  decentrati
integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale; 
        b) risorse per l'incremento  dell'attivita'  istituzionale  e
per l'assistenza agli organi, integrative  a  quelle  previste  dalla
lettera a)». 
    Quanto alle risorse di cui alla lettera b), la  legge  stabilisce
che  fondo  e'  ripartito  in  base  alla  consistenza  numerica  del
personale assegnato  alle  strutture,  cosi  da  ottenere  una  quota
unitaria. 
    Riguardo la consistenza e le modalita' di  assegnazione  di  tale
Fondo, il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che: «Il  fondo  di  cui  al
comma 2, lettera b, e' ripartito in base  allo  consistenza  numerica
del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli  9  e  14
della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della normativa vigente. I
responsabili di dette strutture  comunicano  al  settore  competente,
l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio
presso  ciascuna  struttura  ai  fini  della   corresponsione   della
liquidazione spettante». 
    I beneficiari e le finalita'  del  Fondo  «Legge  25»,  sono  poi
indicati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 20/2002,  inserito  con
la L.R.C. 25/2003, ai sensi del quale il medesimo  fondo  integrativo
e'   destinato   all'assistenza   agii   organi   istituzionali   per
l'incremento dell'attivita', anche  legata  ai  processi  di  riforma
consequenziali alle modifiche del Titolo V della  Costituzione  Parte
II che hanno attribuito alle Regioni nuove potesta' amministrative  e
legislative.  Riguardo  la  definizione  dei  destinatari   e   delle
modalita' di assegnazione delle risorse, il citato art. 2,  comma  5,
la  demanda  alla  contrattazione  decentrata  integrativa   con   le
organizzazioni sindacali. 
    Tra i destinatari delle risorse e' attualmente individuato  tutto
il personale in servizio presso il Consiglio, compreso  il  personale
dirigenziale  e  il  personale   non   dirigenziale   con   posizione
organizzativa. 
    In sede di relazione allegata  alla  decisione  di  parifica  del
rendiconto regionale per l'anno 2013, si rilevava,  dalle  risultante
degli atti acquisiti, che tale componente retributiva veniva  erogata
come indennita'  di  importo  fisso  e  predeterminato  per  ciascuna
categoria di personale  (compreso  il  personale  dirigenziale  e  il
personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui erano
previste  misure  percentuali  piu'  elevate),  ed  era  legata  allo
svolgimento  delle  prestazioni  di  assistenza  all'attivita'  degli
organi istituzionali del Consiglio in modalita'  «plus  orario»;  con
l'effetto che, per fruire della indennita' ex  «Legge  25»,  tutti  i
dipendenti - sia dirigenti che non dirigenti  -  erano  chiamati  dal
2006 a svolgere un certo numero  di  ore  di  lavoro  oltre  l'orario
normale,   in   cio'   concretandosi   l'incremento   di   assistenza
all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio che la prefata
disciplina ha voluto promuovere. 
    Gia' in sede di referto allegato alla decisione di  parifica  del
rendiconto  regionale  2013,  quindi,  si  era  rilevata   l'anomalia
riguardante la  costituzione  ed  il  finanziamento  di  tali  fondi,
osservando, riguardo la loro compatibilita' con  il  vigente  sistema
delle fonti del trattamento economico dei dipendenti pubblici nonche'
con i presupposti e i limiti di finalita' e  quantita'  previsti  dai
contratti collettivi nazionali, quanto segue: 
        «a)  in  termini  generali,   come   gia'   evidenziato   dal
Commissario  straordinario  e  nella  presente  relazione  (cfr.   il
riferimento a C. cost.  sentenza  n.  339/2011  e  SRC  Lombardia  n.
137/2013/PAR),  per  consolidata  giurisprudenza  costituzionale   la
disciplina del trattamento economico dei dirigenti  e  del  personale
del comparto e' compresa nella materia  dell'ordinamento  civile,  di
esclusiva  competenza  statale,  ai   sensi   dell'art.   117   della
Costituzione, per cui sono illegittime le norme  regionali  approvate
in tale materia in contrasto con le previsioni  di  cui  all'art.  40
TUPI. 
    Di conseguenza, la disciplina del finanziamento e dei presupposti
di alimentazione degli stessi e della loro  erogazione  e'  riservata
alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui
queste fanno rinvio (contratti che disciplinano, appunto,  le  regole
per la costituzione del fondo delle  risorse  decentrate,  stabili  e
variabili). 
    Per l'effetto, il finanziamento e la erogazione dei vari istituti
economici deve necessariamente avvenire nei limiti delle risorse  del
fondo per il comporto e per dirigenti,  non  essendo  consentito  che
erogazioni ulteriori siano poste a carico del  bilancio,  neppure  in
presenza di personale in posizione di comando e  di  distacco  presso
strutture politiche. Come evidenziato dal Commissario  straordinario,
il trattamento  accessorio  di  tali  categorie  di  dipendenti,  «in
mancanza  di  una  espressa  previsione  del   contratto   collettivo
nazionale o di altre disposizioni di  fonte  statale,  deve  comunque
gravare sull'unico fondo dell'Amministrazione, dovendosi escludere la
possibilita', come nella fattispecie che ci occupa, di  istituire  un
fondo  "parallelo"  per  il  trattamento  accessorio  del   personale
comandato o distaccato in servizio presso le strutture politiche». 
    Con specifico riferimento al fondo «Legge 25», si poneva altresi'
in risalto come, in spregio del principio secondo  cui  «e'  ex  lege
previsto l'aggancio ai criteri di retribuzione  della  contrattazione
nazionale» di modo che «la distribuzione delle risorse deve  comunque
avvenire con uno specifico aggancio alla  posizione  e  ai  risultati
tipici  dei  soggetti  in  questione,  in  ossequio  alla   finalita'
retributiva  individuata   dalla   normativa   regionale   [...]   il
trattamento accessorio cosi' erogato non puo' tradursi in un generico
premio a tutti dipendenti che collaborano in posizione di  comando  o
distacco con gli organi istituzionali, traducendosi altrimenti in una
forma  atipica  (anche  per  l'ordinamento  regionale)   di   aumento
retributivo». 
    Si  aggiungeva,  sul  punto,  che  «una   retribuzione   connessa
meramente all'effettuazione di un plus orario, in ragione di  compiti
istituzionali, mal si concilia con il principio di onnicomprensivita'
della retribuzione, specie in presenza di altri istituti contrattuali
che sono specificamente destinati a remunerare le  eccedenze  orarie,
come  lo  straordinario».  In   conclusione   sull'argomento,   nella
relazione  de  qua,  «preso  atto  delle   gia'   intraprese   azioni
amministrative (Cfr. delibera del Consiglio regionale n. 365  del  30
gennaio  2015)»,  la  Sezione  evidenziava  «l'urgenza  di  immediati
provvedimenti  correttivi,  di  carattere   legislativo,   volti   ad
eliminare, anche a fini recuperatori, le indennita' erogate ai  sensi
delle richiamate leggi, impregiudicata, nelle successive attivita' di
controllo, ogni  valutazione  sulla  rimessione  della  questione  al
giudice delle leggi». 
    7. La materia, per gli anni 2015/1016, e' stata disciplinata  con
le delibere dell'Ufficio di Presidenza nn. 365/2015 e 370/2015 e  con
le conseguenti determinazioni della Direzione generale risorse umane,
strumentali e finanziarie del Consiglio regionale della Campania. 
    Con la delibera UdP n.  365/2015  e'  stato  dichiarato  decaduto
l'accordo legislativo applicativo della legge regionale n. 20/2002 ed
e' stato dato mandato al Direttore generale risorse umane finanziarie
e  strumentali  di  rappresentare  l'Amministrazione   in   sede   di
delegazione trattante per definire; ai sensi dell'art.  2,  comma  5,
della legge regionale n. 20/2002, un  accordo  per  l'erogazione  del
fondo al personale del comparto, in coerenza con il disposto  di  cui
all'art. 19, comma 5,  del  vigente  ordinamento  amministrativo  del
Consiglio regionale della Campania. Con delibera UpD n.  370/2015  e'
stato ratificato l'accordo, sottoscritto in data  12  febbraio  2015,
con  la  RSU  del  Consiglio  regionale  della  Campania  ad  oggetto
«Organizzazione  delle  attivita'  istituzionali  ordinarie   e   non
ordinarie. Regolamento in applicazione della legge regionale 20 del 3
settembre 2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, comma 5,  dell'ordinamento
amministrativo del Consiglio regionale della Campania». 
    Infatti, in sede di contrattazione decentrata integrativa con  le
organizzazioni  sindacali,  e'  stato  definito  l'accordo   che   ha
precisato le modalita' ed i criteri di utilizzo del  fondo,  previsto
dal comma 4 dell'art. 2 della stessa legge  regionale  n.  20/2002  e
ss.mm.ii., accordo recepito dall'Ufficio di Presidenza proprio con la
citata delibera n. 370/2015. Le determine della D.G. Risorse  n.  287
del 16 aprile 2015 e n. 377 del 14 maggio 2015 hanno dato  attuazione
alle indicate delibere,  individuando  i  gruppi  di  lavoro  per  lo
svolgimento delle attivita' non ordinarie,  con  contrattualizzazione
della prestazione lavorativa,  ai  sensi  dell'art.  53  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    Dall'accurato esame di tali atti  emerge  quanto  di  seguito  si
espone. 
    Con la delibera UdP n. 365 del 30 gennaio 2015 (avente ad oggetto
«Legge Regionale  n.  20/2002»)  si  e'  inteso  porre  rimedio  alle
obiezioni sollevate dal Commissario per la Attuazione  del  piano  di
stabilizzazione finanziaria della  Regione  Campania,  in  merito  al
trattamento economico accessorio definito  dall'art.  2  della  legge
della Regione Campania n. 20 del 2002, cosi' sintetizzate: 
        «a) legittimita' dell'art. 2 della legge n. 20 del 2002; 
        b) legittimita' dell'accordo con cui, ai sensi  del  comma  5
dell'art. 2 della legge n. 20/2002, si sono individuati i beneficiari
e le modalita' di erogazione delle risorse di cui al fondo  istituito
con il comma 4 del medesimo articolo, con specifico riferimento a: 
          b 1) collegamento della erogazione delle risorse del  fondo
al solo svolgimento di ore di lavoro aggiuntive  alle  trentasei  ore
settimanali; 
          b 2) compatibilita' tra l'erogazione delle risorse  di  cui
ai fondi costituiti con la legge regionale n.  20/2012  e  la  natura
omnicomprensiva del trattamento economico dei dirigenti; 
          b 3) compatibilita' tra l'erogazione delle risorse  di  cui
ai fondi costituiti con la legge regionale n.  20/2002  e  fa  natura
omnicomprensiva  del  trattamento  economico   dei   funzionari   con
posizione organizzativa; 
        c) legittimita' della prassi in forza della quale le  risorse
dei fondo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della  legge
n. 20 del 2002 sono erogate anche ai Responsabili  amministrativi  ed
ai Coordinatori amministrativi vista la  natura  omnicomprensiva  del
loro trattamento economico». 
    Richiamate  altresi',  nel  ridetto  atto  deliberativo,   talune
disposizioni collegate alla materia de  qua,  del  Nuovo  Ordinamento
degli uffici amministrativi del Consiglio  regionale  della  Campania
approvato con la delibera UdP  n.  364  del  30  gennaio  2015  -  in
particolare, comma 5 dell'art. 19, articolo 11 e comma 5 dell'art. 15
- vi si svolgevano le seguenti, rilevanti, considerazioni: 
        «quanto alla perplessita' avanzata  dal  Commissario  di  cui
alla  precedente  lettera  a)  la   problematica   in   merito   alla
legittimita' dell'articolo 2  della  legge  n.  20  del  2002  e'  da
affrontarsi in sede legislativa, e quindi  non  e'  nelle  competenze
attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio»; 
        «le modalita' di definizione del  trattamento  economico  dei
Responsabili  amministrativi  e   dei   Coordinatori   amministrativi
definite dall'art. 15 del Nuovo Ordinamento, permettono  di  superare
le obiezioni poste dal Commissario [...]  in  quanto,  di  fatto,  li
escludono dalla compartecipazione alla  distribuzione  delle  risorse
integrative di cui alla lettera b) del  comma  2  dell'art.  2  della
legge n. 20»; 
        «l'attuale accordo definito in data 30 maggio 2014  ai  sensi
del comma 5  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  20/2012  deve
intendersi superato e [...] e [...] pertanto, in assenza di un  nuovo
accordo,  a  decorrere  dal  1°  febbraio  2015,  la  maturazione  di
qualsiasi diritto alla erogazione delle risorse e' esclusa»; 
        «il  nuovo  accordo,  in  applicazione  di  quanto   previsto
nell'ordinamento,  dovra',  come  minimo:  a)  individuare  nel  solo
personale del comporto i beneficiari delle risorse del fondo  di  cui
al comma 4,  art.  2  della  legge  n.  20/2002;  b)  subordinare  la
maturazione dei diritti all'erogazione non piu' alla sola prestazione
oraria ma allo  svolgimento  di  prestazioni  non  ordinarie  per  la
attuazione di convenzioni e di assistenza  ulteriore  agli  organi  e
organismi del Consiglio e delle Autonomie locali»; 
        [...] 
        «quanto all'obiezione di cui alla  lettera  b.  3,  l'accordo
dovra' essere redatto in modo da tener conto della posizione espressa
dal  Commissario  relativamente  alla  natura   onnicomprensiva   del
trattamento economico delle posizioni organizzative [...]». 
    Pertanto, con la prefata delibera si e' stabilito di: 
        «dichiarare decaduto l'accordo legislativo applicativo  della
legge regionale n. 20/2002 e s.m.i. del maggio 2014 e di  sospenderne
l'efficacia  dando   mandato   al   Direttore   generale   [...]   di
rappresentare la Amministrazione in sede di delegazione trattante per
definire, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
20/2002, un accordo per la erogazione del fondo al solo personale del
comparto, coerente con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 19 del
"Nuovo Ordinamento", precisando che in mancanza di nuovo  accordo,  a
decorrere dal 1° febbraio 2015 nessun diritto alle risorse di cui  al
fondo della legge regionale n. 20/2002, puo'  essere  in  alcun  modo
maturato»; 
        «dare mandato al Direttore generale [...] di inviare all'ARAN
per il tramite del Dipartimento della Funzione  pubblica,  copia  del
nuovo accordo da sottoscriversi ai sensi del citato comma 5 dell'art.
2 della legge regionale n. 20/2002»; 
        «condizionare la erogazione delle risorse di cui al fondo  in
questione al personale con posizione organizzativa solo alla espressa
previsione nell'accordo di una  condizione  che  preveda  che:  a)  a
decorrere dal  1°  febbraio  2015  la  maturazione  dei  diritti  del
personale dotato di  posizione  organizzativa  sia  subordinata  agli
esiti della risposta del Dipartimento della Funzione pubblica; b)  in
caso di parere formulato in termini di non conformita' con  le  norme
in vigore, i funzionari con posizione organizzativa  saranno  esclusi
dai beneficiari delle risorse del fondo di cui  al  comma  4  art.  2
della legge regionale n. 20/2002»; 
        «autorizzare, sempre a valle della definizione dell'accordo e
nei modi  in  questo  definiti,  l'erogazione  di  risorse  anche  al
personale con posizione  organizzativa  solo  a  condizione  che:  a)
l'accordo preveda modalita'  certe  e  rapide  di  recupero  di  tali
risorse nella ipotesi in cui il Dipartimento della Funzione  Pubblica
dovesse concludere per la incompatibilita' tra  le  erogazione  delle
risorse  in  oggetto  e  la  natura  del  trattamento  economico  dei
funzionari con posizione organizzativa; l'erogazione di tali  risorse
venga in ogni caso sospesa se l'accordo non  dovesse  essere  inviato
all'ARAN entro il 28 febbraio 2015». 
    Con la delibera UdP n.  370  del  27  febbraio  2015  (avente  ad
oggetto «Presa d'atto dell'accordo applicativo  legge  n.  20/2002»),
richiamato   il   precedente   atto    deliberativo    n.    365/2015
sull'argomento, si procedeva a ratificare il nuovo Regolamento avente
ad oggetto «Organizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie  e
non ordinarie. Regolamento in applicazione della legge  regionale  n.
20 del 03/09/2002 e s.m.i. e dell'art. 19, comma  5  dell'Ordinamento
del  Consiglio  regionale  della  Campania»,   contenente   l'accordo
organizzativo delle attivita', sottoscritto e approvato nella  seduta
di delegazione trattante del 12 febbraio 2015. 
    In tale Regolamento, destinato ad  individuare  «un  unico  fondo
riservato a tutte le unita' lavorative di ruolo  o  in  posizione  di
comando,  in  servizio  presso  le   strutture   amministrative,   le
segreterie  politiche,  i  gruppi   politici   del   Consiglio,   per
l'esercizio della funzione di assistenza agli  organi  e/o  organismi
istituzionali,  differenziandone  i  punti  di   spesa»,   ha   avuto
evidentemente la  finalita'  di  rideterminare  «le  modalita'  ed  i
criteri di attuazione e di erogazione del fondo previsto dalla  legge
regionale  n.  20/2002  e  s.m.   e   i.,   che   fanno   riferimento
all'assistenza agli organi istituzionali, nonche' allo svolgimento di
attivita'  relative  a  prestazioni  "ordinarie"  e  "non  ordinarie"
inerenti a specifiche normative  regionali  e  nazionali  in  vigore»
(art. 1, punto 1). Il 1° punto dell'art. 3  definisce  le  «attivita'
"ordinarie" di assistenza e supporto ulteriore  agli  organi  e  agli
organismi istituzionalmente  riconosciuti»,  in  via  generale,  come
quelle  attivita'  «previste  dallo  Statuto  e  dalle  norme  e  dai
regolamenti regionali, rientranti nelle  funzioni  proprie  dell'ente
che richiedono un  impegno  aggiuntivo  sia  quantitativo,  come  ore
impiegate, che qualitativo come  miglioramento  delle  attivita',  da
svolgersi durante l'orario di lavoro». 
    L'art. 4, punto 1, da' la definizione di massima delle  attivita'
«non  ordinarie»:  «Per  attivita'  non  ordinarie  di  assistenza  e
supporto ulteriore agli organi  e  agli  organismi  istituzionalmente
riconosciuti, si intendono le attivita' previste dallo Statuto, dalle
norme e dai regolamenti  regionali,  non  rientranti  nelle  funzioni
proprie dell'ente e che, per tate motivo, possono essere  affidate  a
soggetti  esterni  in  rapporto  contrattuale,  di  convenzione,   in
appalto, in affidamento o di incarico professionale». Il comma 6  del
medesimo art.  4  stabilisce  che  esse  «sono  svolte  al  di  fuori
dell'orario di lavoro, oltre l'attivita' obbligatoria  di  istituto».
Le disposizioni regolamentari richiamate prevedono, altresi', che  le
attivita' «ordinarie» «sono realizzate  dal  personale  di  ruolo  di
categoria B, C, e D senza incarico e dal personale in servizio presso
le segreterie ed i gruppi politici» (punto  2  dell'art.  3),  mentre
quelle «non ordinarie» «sono effettuate dal personale di categoria  D
titolare  di  incarico  di  posizione  organizzativa,   soggetta   al
principio di onnicomprensivita previsto dall'art.  24,  comma  3  del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. e i., in considerazione che le
stesse  richiedono  prestazioni  lavorative  in  aggiunta  a   quelle
contrattualmente previste e retribuite, da svolgersi durante l'orario
di lavoro, non riferibili in via esclusiva agli incarichi  attribuiti
"ratione officii"» (punto 3. dell'art. 4). 
    Nella disciplina delle modalita' organizzative (art. 5), il punto
3 prevede  che  «L'importo  finanziario  da  assegnare  alle  diverse
categorie e' stabilito  dalle  differenti  prestazioni  professionali
svolte nell'ambito dei Piani/Progetti per l'assistenza  agli  organi,
dal numero massimo di ore/giorni da  prestare  per  ogni  progetto  e
dalle tabelle parametrali previste dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro»; il punto 6. stabilisce che «i dirigenti sono tenuti  alla
stretta osservanza del principio della  partecipazione  di  tutto  il
personale all'istituto, attraverso la rotazione dello  stesso,  fermo
restando le professionalita' non surrogabili». Agli articoli  6  e  7
del Regolamento di applicazione della L.R.C.  n.  20/2002  e  s.m.i.,
relativamente all'anno 2015, si  e'  poi  prevista  l'assegnazione  a
ciascun Dirigente di II Livello del budget per la  realizzazione  dei
piani/progetto in base al numero delle unita' distinte per categoria,
affidando ai medesimi dirigenti il compito di «redigere il  programma
dei Piani/Progetto prevedendo quote di budget per  ciascun  progetto,
obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione, fasi di  monitoraggio,
personale da coinvolgere preventivamente individuato e  autorizzato»,
nonche' l'obbligo di inviare al Segretario generale, al termine della
realizzazione dei piani/progetto, «il report finale delle  attivita',
al fine di consentire completamento dell'iter amministrativo  per  il
pagamento delle competenze spettanti». L'erogazione e la liquidazione
delle  risorse  assegnate  alle  attivita'  veniva  subordinata  alla
valutazione sulla loro realizzazione, il cui stato avrebbe dovuto, al
predetto  fine,  essere  verificato  con  cadenza  quadrimestrale.  A
seguito di cio', con la determina n. 287/DGR-S del 16 aprile 2015 del
Consiglio regionale della Campania - D.G. Risorse umane,  finanziarie
e strumentali si e' stabilito di: 
        «costituire un Gruppo di lavoro interdirezionale,  presieduto
dai Direttori  generali,  allo  scopo  di  individuare  le  procedure
amministrative   necessarie   all'applicazione   delle   disposizioni
indicate in premessa; 
        realizzare la fase progettuale di cui alla delibera dell'U.P.
n. 370 del 27 febbraio 2015,  istruendo  le  ipotesi  presentate  dai
dirigenti delle strutture relative ai Piani/Progetti; 
        compilare  per  ogni  Piano/Progetto  approvato   la   scheda
sintetica, allegata all'Accordo organizzativo, indicando,  sentiti  i
dirigenti   proponenti,   il   numero,   l'elenco   nominativo    dei
partecipanti, la durata, le ore lavorative e il  conseguente  budget,
necessari alla partecipazione degli aventi requisiti; 
        [...] 
        monitorare l'attivita' dei  Piani/Progetti  nel  corso  della
loro durata e  di  segnalare  ai  Direttori  generali  gli  eventuali
scostamenti e le relative motivazioni; 
        raccogliere i report finali dei Piani/Progetti e le  relative
valutazioni   effettuate    dai    dirigenti    responsabili    della
progettazione; 
        inviare  agli  uffici  del  Trattamento  economico  dell'U.D.
Gestione del Personale l'elenco nominativo e le  competenze  indicate
dai dirigenti per effetto della valutazione». 
    Con la determina n. 377/DGR-S del 14 maggio 2015 si  approvavano,
«a seguito delle attivita' propedeutiche svolte dal Gruppo di lavoro»
gli 8 progetti selezionati, «sottoscritti dai dirigenti apicali di I°
e II° livello ed individuati i relativi Responsabili, per  un  totale
complessivo di n. 185 partecipanti» e si stabiliva di  «impegnare  la
spesa di € 603.360 sul  Capitolo  4024,  Missione  1,  Programma  10,
Titolo  1,  Macroaggregato   101,   Piano   dei   conti   finanziario
1.01.01.01.000,  quale  somma  massima  complessiva   semestrale   da
corrispondere, fatte salve le somme gia'  percepite  in  ragione  del
precedente Accordo». Con determina n. 529/DGR-S del  10  giugno  2015
sono state impartite talune disposizioni, riguardanti la composizione
del Gruppo di  lavoro,  finalizzate  alla  realizzazione  degli  otto
progetti approvati con la predetta  determina  n.  377/DGR-S  del  14
maggio 2015, mentre con determina n. 645/DGR-S del  13  luglio  2015,
preso atto dell'avvenuta realizzazione della prima fase dei  medesimi
progetti, si e'  stabilito  di  procedere  alla  «liquidazione  di  €
456.485,00, quale somma maturata dai  partecipanti  ad  ogni  singolo
progetto [...] da imputare sul Capitolo 4024, Missione  1,  Programma
10,  Titolo  1,  Macroaggregato  101,  Piano  dei  conti  finanziario
1.01.01.01.000». 
    Con determina n. 660/DGR-S del 20 luglio 2015 si e' poi stabilito
di impegnare la somma di € 596.640,00 sul Capitolo 4024 e quella di €
250.000,00 sul  capitolo  4141,  per  un  importo  complessivo  di  €
840.640,00, Missione 1, Programma 10, Titolo 1,  Macroaggregato  101,
Piano dei  conti  finanziario  1.01.01.01.000  «quale  somma  massima
complessiva da corrispondere ai partecipanti ad ogni singolo progetto
per il secondo semestre 2015». 
    Con determine n. 700/DGR-S del 7 agosto 2015 e n.  880/DGR-S  del
15  ottobre  2015  sono  state   impartite   ulteriori   disposizioni
riguardanti la composizione del Gruppo di lavoro e - soprattutto - il
«peso» e la rilevanza di talune prestazioni dei relativi  componenti,
da ritenere  «ulteriori  rispetto  ai  contenuti  degli  incarichi  e
compiti assegnati nella realizzazione  dei  progetti  medesimi»,  con
eventuali oneri aggiuntivi gravanti «sullo stesso capitolo  di  spesa
previsto per i Progetti, senza ulteriore aggravio». 
    Il 16  marzo  2016  e'  stato  sottoscritto  l'accordo  sindacale
sull'organizzazione delle attivita'  istituzionali  ordinarie  e  non
ordinarie in applicazione della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i. e
dell'art.  19,  comma  5  del  Regolamento   concernente   il   Nuovo
Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, per l'anno 2016. 
    In  tale  accordo,  vi  e'  una  parziale   rimodulazione   delle
disposizioni trasfuse in quello precedente siglato per  l'anno  2015,
nel senso, principalmente,  che:  in  sede  di  individuazione  delle
attivita' remunerate con il fondo de qu0 (art. 2) si precisa che  «il
personale in servizio presso  Consiglio  e'  autorizzato  a  svolgere
prestazioni non ordinarie per l'attuazione  di  assistenza  ulteriore
agli  organi  e  organismi  previsti   all'articolo   1   [Assemblea,
Commissioni  permanenti  e  speciali,  Co.re.com,  Difensore  Civico,
Collegio dei Revisori dei Conti, Conferenza dei  Capigruppo,  Ufficio
di  Presidenza,  Consulta  Femminile,   Commissione   per   le   Pari
Opportunita',  Giunta  delle  Elezioni,  ammissione  per  Regolamento
interno,  Garante  dell'adolescenza  e  dell'infanzia,  Garante   dei
detenuti, Organismo Indipendente di  Valutazione  e  in  rapporto  di
convenzione  con  altri  Enti  Pubblici],  posto  che  le   attivita'
ordinarie  sono  svolte  dalle  strutture  previste  dall'ordinamento
amministrativo e richiamate nel Piano  integrato  della  Performance»
(punto 1.); viene affidata alla fase dell'elaborazione dei  progetti,
la  definizione  delle  relative  modalita'  organizzative;   vengono
disciplinati piu' in dettaglio i criteri di valutazione, nonche'  gli
standards minimi, delle prestazioni lavorative da  svolgere;  vengono
«codificate» e definite come «funzionali», le prestazioni,  ulteriori
rispetto  a  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  ai   progetti,
collegate allo svolgimento di funzioni che necessitano di  specifiche
modalita' contrattuali e lavorative, cioe' quelle  dei  Conciliatori,
dei Responsabili di Progetto e dei componenti del Gruppo  di  lavoro.
L'art. 11  definisce  le  modalita'  di  applicazione  del  punto  b)
dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002  che  «per  l'anno  2016
prevede un fondo da destinare al  personale  in  servizio  presso  le
strutture politiche e i gruppi consiliari, pari a  €  2500  per  ogni
unita'  lavorativa  [...]  destinato  alle  unita'  in  servizio   in
posizione di ruolo, comando in  rapporto  di  dipendenza  soggetta  a
contrattazione collettiva». Anche qui viene  previsto  che  «All'atto
della  progettazione  delle  attivita'  e'  garantito  il   principio
generale della uniformita'  di  trattamento  e  della  partecipazione
massima attraverso l'impiego di  tutte  le  unita'  in  servizio,  in
possesso  dei  requisiti  e  delle  competenze  corrispondenti   alle
attivita' previste» (art. 3, punto 3.). 
    Con determina 212/DGR-S del 1° aprile 2016 e' stato costituito il
Gruppo di lavoro (per l'annualita' 2016) con i compiti necessari alla
realizzazione delle attivita' rientranti nei progetti  e  sono  stati
approvati  per  l'anno  2016  tredici   progetti   con   i   relativi
responsabili con decorrenza dei nuovi contratti a  far  data  dal  1°
gennaio 2016; inoltre, sono stati individuati «gli  oneri  finanziari
per la realizzazione dei progetti nei capitoli di spesa 4024  e  4141
della Missione 1, Programma 10, Titolo 1  Macroaggregato  101,  Piano
dei  conti  finanziario  1.01.01.01.000,  dell'esercizio  finanziario
2016». 
    Con determina n. 650/DGR-S del 1° luglio 2016  si  e'  stabilito,
tra l'altro: «di impegnare la somma di € 1.200.000 [...] nel capitolo
di  spesa  4024  della  Missione   1,   Programma   10,   Titolo   1,
Macroaggregato  101,  Piano  dei  conti  finanziario  1.01.01.01.000,
dell'esercizio finanziario 2016; di impegnare la somma di  €  250.000
[...] nel capitolo di spesa 4141  della  Missione  1,  Programma  10,
Titolo  1,  Macroaggregato   101,   Piano   dei   conti   finanziario
1.01.01.01.000, dell'esercizio finanziario 2016; di  provvedere  alla
liquidazione delle spettanze per il I semestre 2016  per  un  importo
pari ad € 672.422,00 [...] mediante prelievo dal  capitolo  di  spesa
4024 della Missione 1, Programma 10, Titolo  1,  Macroaggregato  101,
Piano   dei   conti   finanziario   1.01.01.01.000,    dell'esercizio
finanziario 2016». Con determina n. 916/DGR-S del 20 ottobre 2016  si
e' integrato il personale con funzione di conciliatore  nel  progetto
n. 4, «per il quale e' stato considerato il 50%  del  limite  massimo
previsto per il personale addetto alle attivita' conciliative, per il
solo secondo semestre, compenso che va a sommarsi a quello  percepito
nel I° semestre». Con determina n. 26/ DGR-S del 13 gennaio  2017  si
e'  stabilito:  «di  prendere  atto  della   Relazione   finale   del
Coordinatore  del   Gruppo   di   Lavoro   che   attesta   l'avvenuta
realizzazione dei progetti approvati con determina DGR-S n.  212  del
1° aprile 2016 [...]; di liquidare la spesa di € 704.017,00, relativa
al II° semestre dell'anno 2016, impegnata con determina DGR-S n.  212
del 1° aprile 2016 [...] sui capitoli 4024 e 4141 della  Missione  1,
Programma  10,  Titolo  1,  Macroaggregato  101,  Piano   dei   conti
finanziario  1.01.01.01.000  dell'esercizio  finanziario   2016;   di
prendere atto che tale spesa si aggiunge a quella delle determine  n.
650 del 1° luglio 2016 e n. 916 del 20 ottobre 2016, per  un  importo
totale pari ad €  680.002,00,  per  un  ammontare  complessivo  di  €
1.384.019,00, ed un residuo  sul  capitolo  4024  della  Missione  1,
Programma  10,  Titolo  1,  Macroaggregato  101,  Piano   dei   conti
finanziario 1.01.01.01.000 dell'esercizio finanziano 2016». 
 
                              Visto che 
 
    8. L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito con modificazioni nella legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
dispone che «Il rendiconto generale della Regione e' parificato dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai  sensi  degli
articoli 39, 40 e 41 del testo unico  di  cui  al  regio  decreto  12
luglio 1934, n. 1214. Alla decisione  di  parifica  e'  allegata  una
relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue  osservazioni
in merito alla legittimita' ed  alla  regolarita'  della  gestione  e
propone le misure di correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio
del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della  spesa.
La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al  presidente
della giunta regionale e al consiglio regionale». 
    Gli articoli del testo unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti
richiamati si riferiscono alla parifica del rendiconto generale dello
Stato e disciplinano la procedura del giudizio di parificazione (art.
40), il profilo contenutistico (art.  39)  e  la  contestualizzazione
dell'attivita' di parifica con una  relazione  sul  rendiconto  (art.
41). 
    L'estensione del giudizio di parifica alle Sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti e' coerente con il ruolo di  «garante
imparziale  dell'equilibrio  economico  -  finanziario  del   settore
pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti e che
e' stato confermato dalla Corte costituzionale  con  la  sentenza  n.
60/2013, nella quale, richiamando anche la pregressa  giurisprudenza,
e' stato affermato  che  «alla  Corte  dei  conti  e'  attribuito  il
controllo sull'equilibrio economico-finanziario del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche  a  tutela  dell'unita'  economica   della
Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali  (articoli  81,
119   e   120   della   Costituzione)   e   ai   vincoli    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo  comma  della   Costituzione)».   Infatti,   il   giudizio   di
parificazione per le Regioni a statuto ordinario e' stato introdotto,
come precisa il primo comma dell'articolo 1 del citato  decreto-legge
n. 174/2012, «al fine di rafforzare il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  in  particolare  tra  i  livelli  di  governo  statale   e
regionale,  e  di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli   finanziari
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione    europea»;
pertanto,  le  disposizioni  del  predetto  art.  1  «sono  volte  ad
adeguare, ai sensi degli  articoli  28,  81,  97,  100  e  119  della
Costituzione, il controllo  della  Corte  dei  conti  sulla  gestione
finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge  14
gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma  7,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, e successive modificazioni». 
 
                            Rilevato che 
 
    9. Nel corso dell'istruttoria  riferita  al  rendiconto  generale
della Regione Campania per gli esercizi 2015 e 2016,  la  Sezione  di
controllo si e' soffermata sulla verifica della spesa del  personale,
con particolare attenzione a vari aspetti, fra  cui  quello  sin  qui
descritto. Dall'analisi delle norme  che  regolano  i  cc.dd.  «fondi
etero-finanziati» istituiti  nell'anno  2002  nel  sistema  regionale
campano, nonche' dalla documentazione in proposito acquisita, emerge,
ad avviso della Sezione, che le  disposizioni  legislative  regionali
che prevedono e regolano i Fondi «Legge 20» e «Legge 25»,  presentano
profili di dubbia costituzionalita', per  le  ragioni  gia'  indicate
nella relazione allegata alla decisione di  parifica  del  rendiconto
regionale per l'anno 2013 e che di seguito verranno meglio descritte. 
    Inoltre, appare  opportuno  porre  in  luce  come  con  l'Accordo
sottoscritto il 12 febbraio 2015 - di  cui  si  sono  precedentemente
riportate alcune previsioni - soggiace al principio  -  correttamente
richiamato sia dal Consiglio regionale nelle proprie  controdeduzioni
che dalla Procura Regionale nella propria memoria - secondo  cui  chi
esercita le funzioni amministrative «ha  l'obbligo  di  applicare  le
leggi, in ossequio al principio di legalita', visto  che  l'ulteriore
dimensione della  legalita  costituzionale  ha  il  proprio  presidio
naturale nella competenza esclusiva della Corte costituzionale» (cfr.
memoria P.R., pag. 26); nel contempo, corre  l'obbligo  di  porre  in
evidenza come con esso, si sia operato un tentativo (mal riuscito) di
ricondurre in un alveo di rispondenza dell'erogazione  dei  fondi  de
quibus ai principi posti a presidio della disciplina del  trattamento
retributivo/accessorio  del  personale  dipendente  dell'ente,  senza
pero' poter incidere sui «difetti di base»  della  norma  legislativa
regionale. Tanto cio' e' vero, che con esso  si  e'  previsto  -  tra
l'altro - per i dirigenti l'obbligo  della  «stretta  osservanza  del
principio della partecipazione di tutto  il  personale  all'istituto,
attraverso   la   rotazione   dello   stesso,   fermo   restando   le
professionalita' non surrogabili» (art. 5, punto 6.), cosi' che, solo
in relazione  agli  otto  progetti  approvati  con  la  determina  n.
287/DGR-S del 16 aprile 2015 del Consiglio Regionale della Campania -
D.G. Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, si e' avuto un «totale
complessivo di n. 185 partecipanti». Stessa considerazione va  svolta
in riferimento al successivo Accordo, quello relativo all'anno 2016 -
di  cui  si  sono  precedentemente  descritte,   sinteticamente,   le
previsioni - dove si stabilisce, all'art. 3, punto 3., che  «All'atto
della  progettazione  delle  attivita'  e'  garantito  il   principio
generale della uniformita'  di  trattamento  e  della  partecipazione
massima attraverso l'impiego di  tutte  le  unita'  in  servizio,  in
possesso  dei  requisiti  e  delle  competenze  corrispondenti   alle
attivita' previste». 
    Ne emerge con chiarezza come, in tal modo, il  finanziamento  dei
fondi de quibus  -  che  trova  la  propria  fonte  principale  nelle
disposizioni legislative regionali sopra richiamate, di cui l'accordo
sottoscritto  in  sede   decentrata   rappresenta   ovviamente   mera
applicazione  -  risulti  sostanzialmente  causativo  di  un  inutile
dispendio di risorse attraverso  una  loro  distribuzione  -  pur  se
formalmente ancorata ad una attivita' progettuale corredata  in  sede
contrattuale da elementi di programmazione, monitoraggio e  controllo
dell'attivita' ammessa a premio -  poi,  in  concreto,  «a  pioggia»;
tanto da risultare  contrastante  con  l'esigenza  che  il  parametro
principale da assumere per la ripartizione degli incentivi,  sia  non
quello della semplice presenza  in  servizio,  apprezzabile  solo  in
termini di quantita', bensi' tale da conferire al  lavoro  svolto  un
valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto  agli  standard
ordinari. 
    La Sezione dubita della legittimita' costituzionale sia dell'art.
2, commi 2 e 4, della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20,
sia dell'art. 1, comma 1, della legge regione  Campania  12  dicembre
2003, n. 25, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera I), della
Costituzione (nella precedente e nuova formulazione),  in  quanto  il
fondo per il trattamento accessorio e' costituito  ed  alimentato  in
modo illegittimo, in contrasto con la riserva assoluta  che  assegna,
sulla base di legge statale (nella materia dell'ordinamento  civile),
alla  contrattazione  collettiva  nazionale   e   di   comparto,   la
determinazione e  l'assegnazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
contrattazione  collettiva,  cosi  da  ledere  i  beni-valori   della
contabilita'  pubblica  nella  specifica  materia   del   trattamento
accessorio dei dipendenti pubblici. 
    La  competenza  esclusiva  dello  Stato,  nella  materia  di  cui
all'art.  117,  comma  2,  lettera   I)   della   Costituzione   reca
intrinsecamente anche la funzione gius-contabile, propria dello Stato
medesimo, di regolatore della relativa spesa,  espressa  mediante  la
determinazione e l'assegnazione delle  «giuste»  risorse  disponibili
per   il   trattamento   accessorio    dei    dipendenti    pubblici,
indipendentemente dallo loro collocazione territoriale. 
    L'istituzione e l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della
Regione in tale materia, nel violare la predetta competenza esclusiva
dello  Stato,  ha  innegabili  riflessi  negativi   sugli   equilibri
complessivi della finanza pubblica e sulla sostenbilita' del  debito,
dei quali lo Stato stesso e' garante e custode in rapporto anche agli
impegni internazionali assunti dal medesimo,  ex  art.  97,  comma  1
della Costituzione. 
    Piu' in generale, e' da dire che l'attribuzione allo Stato  della
competenza legislativa esclusiva nelle materie di  cui  al  precitato
art. 117, comma 2 della  Costituzione  con  la  cennata  funzione  di
«regolatore» della relativa spesa, e'  teleologicamente  volta  anche
alla salvaguardia dei  beni-valori  della  «sostenibilita'»  e  dello
«sviluppo» economico del Paese nel suo complesso, ex  art.  81  della
Costituzione. 
    In  tal  senso,  le  disposizioni  dell'appena  citato  art.   81
costituiscono una sorta  di  base  giustificativa  trasversale  della
normazione  statale  di  coordinamento,  sia  con  riferimento   agli
«interventi complessivi» di detta normazione,  espressi  mediante  le
«leggi di bilancio» (cfr. Corte costituzionale n. 61/2018,  paragrafo
2, in diritto), sia - e' da ritenere - con riferimento agli specifici
interventi della normazione statale  stessa  di  «settore»,  espressi
mediante  l'attribuzione  -  ratione  materiae  -  della   competenza
legislativa esclusiva, di cui al ripetuto art.  117,  comma  2  della
Costituzione, oltre che con la  normazione  costituente  i  «principi
fondamentali» di «coordinamento della finanza pubblica», ex art. 117,
comma 3 della Costituzione. 
    Lo Stato e' «custode  della  finanza  pubblica  allargata»,  come
chiarito  dal  Giudice  delle  Leggi  (v.  Corte  costituzionale   n.
107/2016, paragrafo 3, in diritto) e,  in  tale  «suo  compito,  deve
tenere comportamenti  imparziali  e  coerenti,  [anche]  per  evitare
eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei  bilanci,
da   parte   delle   autonomie   territoriali»   (v.   ancora   Corte
costituzionale n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto). Dal canto  suo,
«la forza espansiva dell'art. 81 [...] della Costituzione, a presidio
degli equilibri di finanza pubblica,  si  sostanzia  in  una  vera  e
propria clausola generale in grado di  colpire  tutti  gli  enunciati
normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione  finanziaria
e contabile» (v. Corte  Costituzionale  sentenza  n.  192/2012  e  n.
184/2016). 
    Nel  contesto  dei  dubbi  di  costituzionalita'  rilevati  dalla
Sezione,  in  rapporto  all'art.  117,  comma  2,  lettera  l)  della
Costituzione, nel suo stretto collegamento con gli articoli 97, comma
1, e 81 della Costituzione, appare utile ricordare come sia stato  lo
stesso  Giudice  delle  Leggi  ad  aver  gia'  evidenziato   l'intima
interconnessione che sussiste tra il precitato  art.  117,  comma  2,
lettera  l)  della  Costituzione  e  gli  altri   beni-valori   della
contabilita' pubblica (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014,
paragrafo 3 in diritto). 
    E' ben vero che nella vicenda allora esaminata il tema affrontato
era quello dell'«indebitamento pubblico»  e  che  l'intercorrelazione
tra i valori  e  le  norme  costituzionali  e'  stata  enunciata  con
riferimento agli articoli 119, comma 6, 81, 117, comma 2, lettera  l)
e 117, comma 3,  Cost.,  ma  e'  altrettanto  vero  che  la  medesima
enunciazione vale anche per altri temi, come - nel caso - quello  del
trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, ex lettera l),  comma
2, dell'art. 117, comma 2  della  Costituzione,  laddove  incrocia  i
valori giuscontabili  della  salvaguardia  degli  equilibri  e  della
sostenibilita' del debito (art. 97  della  Costituzione),  oltre  che
della «sostenibilita'» e dello «sviluppo» generale del Paese nel  suo
complesso (ex art. 81 della Costituzione). 
    Per quanto finora  esposto  e  considerato,  dunque,  la  Sezione
dubita  delle  sospettate  norme  della  legislazione  regionale,  in
rapporto alle disposizioni dell'art. 117, comma 2, lettera  l)  della
Costituzione, nel suo stretto intrecciarsi con i valori dell'art. 97,
comma 1 della Costituzione e dell'art. 81 della Costituzione. 
    Cio' in quanto, tra l'altro, risulta nel caso di specie  preclusa
in nuce la possibilita' di  dare  al  testo  legislativo  de  quo  un
significato compatibile con i richiamati parametri costituzionali, in
quanto  la  sola  possibilita'  di  lettura  delle  norme   regionali
denunciate, e'  nel  senso  che  con  esse  e'  stato  costituito  ed
alimentato in modo illegittimo - i.e, nel caso di  specie,  contrario
alle regole generali di contabilita'  pubblica  -  un  fondo  per  il
trattamento  accessorio  del  personale  dipendente   della   Regione
Campania, perche' contrastante  con  la  riserva  assoluta  di  legge
statale nella materia dell'ordinamento civile, in ragione della quale
la determinazione e l'assegnazione delle risorse  del  fondo  per  la
contrattazione collettiva e' affidata - sulla base di legge  statale,
appunto - proprio  alla  contrattazione  collettiva  nazionale  e  di
comparto. Non si  e',  dunque,  in  presenza  di  una  pluralita'  di
interpretazioni possibili, tra le quali scegliere quella che  conduce
ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando
le altre; bensi' di  un  articolato  normativo  inequivoco,  sia  per
l'ambito ordinamentale (quello civile) in cui esplica la sua  azione,
sia per l'oggetto della disciplina recata, rappresentato - come detto
- da un fondo per il trattamento economico accessorio  del  personale
dipendente  costituito  ed  alimentato  «al  di  fuori»  delle  fonti
normative costituzionalmente prescritte. 
    Conseguentemente,  la  Sezione  di  controllo   non   ha   potuto
parificare i capitoli di bilancio n. 4024 e 4141 su cui sono imputati
i pagamenti delle competenze relative ai Fondi «Legge  20»  e  «Legge
25». 
    Tuttavia, prima di illustrare la non  manifesta  infondatezza  di
tali dubbi, si ritiene necessario soffermarsi  preliminarmente  sulla
legittimazione di questa Corte  ad  adire  il  Giudice  delle  Leggi,
nonche' sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso. 
 
                            Ritenuto che 
 
    10. Per  quanto  riguarda  la  legittimazione  della  Sezione  di
controllo a sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale  in
sede  di  parificazione  dei  rendiconto,   valga   riportarsi   alle
considerazioni svolte in proposito nell'ordinanza  n.  49/2017  della
Sezione regionale di controllo per la Liguria  di  questa  Corte  dei
conti,  con  la  quale  e'  stata  posta  questione  di  legittimita'
costituzionale di  disposizioni  vigenti  nella  ridetta  regione  in
materia di  istituzione  dell'istituto  della  vice-dirigenza  e  del
finanziamento della stessa (e delle posizioni organizzative). 
    In tale provvedimento  si  osserva,  in  proposito,  che  «questo
giudizio si svolge con le formalita' delta giurisdizione contenziosa,
prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio
con i rappresentanti  dell'Amministrazione  e  si  conclude  con  una
pronunzia  adottata  in  esito  a  pubblica   udienza,   sicche'   la
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale  (sentenze  nn.
165/1963, 121/1966, 142/1968, 244/1995 e  213/2008)  ha  riconosciuto
«alla Corte dei conti, in  sede  di  giudizio  di  parificazione  del
bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art.  81
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, avverso
tutte  quelle  disposizioni  di   legge   che   determinino   effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto  stesso  di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire  sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con  il
sistema dei risultati differenziali» (sentenza n. 213/2008). 
    Alla giurisprudenza costituzionale formatasi  in  riferimento  al
giudizio di parifica del rendiconto dello Stato e  delle  Regioni  ad
autonomia speciale, si  affianca  ormai  una  giurisprudenza  che  ha
riconosciuto in capo alle Sezioni di controllo  la  legittimazione  a
sollevare  questioni  di  legittimita'  costituzionale  in  sede   di
parifica del rendiconto delle Regioni». 
    Dopo  aver  richiamato  le  sentenze  pronunciate   dalla   Corte
costituzionale  in   termini   di   risoluzione   di   questioni   di
illegittimita'  di  norme  regionali  sollevate  dalle   Sezioni   di
controllo (regionali, appunto: n. 181/2015, n. 107/2016 e n. 89/2017)
la Sezione ligure si e'  soffermata,  facendo  specifico  riferimento
alla prima delle pronunce citate - emessa a risoluzione di una q.l.c.
sollevata dalla Sezione di controllo per la regione Piemonte, con cui
la Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme
regionali impugnate per contrasto con gli articoli  81  e  119  della
Costituzione - sulla possibilita',  in  sede  di  individuazione  dei
parametri costituzionali suscettibili di fungere da  riferimento  per
l'impugnazione delle norme incidenti sul  giudizio  di  parifica,  di
indicarne  di  ulteriori  e  diversi  rispetto  a  quello   contenuto
nell'art. 81 della Costituzione, tradizionalmente ritenuto invocabile
a fondamento della legittimazione della Corte dei conti  a  sollevare
questioni di costituzionalita' per profili attinenti  alla  copertura
finanziaria di leggi di spesa. Cio' in quanto -  ha  sottolineato  la
Sezione di controllo figure - «il solo precetto di  cui  all'art.  87
della Costituzione non appare oggi piu' sufficiente  a  garantire  la
tenuta degli  equilibri  finanziari  ed  rispetto  dei  principi  che
regolano  la  gestione  delle  risorse  pubbliche»,  come  del  resto
confermato dal fatto che la Sezione di controllo per il Piemonte - il
cui rilievo d'incostituzionalita' di norme regionali  ha  dato  luogo
alla pronuncia di accoglimento n. 181/2015 Corte costituzionale sopra
citata - hanno ricompreso tra i  parametri  costituzionali  (ritenuti
violati) l'art. 119, comma  6,  della  Costituzione  (in  materia  di
indebitamento) e l'art. 97 «ai fini del coordinamento  della  finanza
pubblica e dell'equilibrio dei bilanci». 
    Ma il ragionamento - a  condivisibile  avviso  della  Sezione  di
controllo figure - «puo' e deve essere esteso a  tutte  quelle  norme
costituzionali che in modo diretto o indiretto involgono  la  materia
della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche  ed
alla loro corretta utilizzazione». 
    Nel caso di specie, la Regione Campania  (cosi  come  la  Regione
Liguria  nel  caso  stigmatizzato  dall'ordinanza  n.   49/2017   qui
richiamata), «legiferando in una materia  riservata  alla  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  ha  determinato   un   aumento
sensibile della spesa del  personale  che  costituisce,  per  la  sua
importanza strategica, non gia' una  minuta  voce  di  dettaglio  nei
bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un  importante  aggregato
della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative
al  suo  contenimento  assurgono  a  principio   fondamentale   della
legislazione  statale  (in   tal   senso,   tra   le   altre,   Corte
costituzionale sentenza n. 108/2011). 
    In tal modo si appresta una tutela delle risorse  pubbliche  piu'
ampia, finalizzata al contenimento della spesa, in  un  contesto  che
vede l'Ordinamento  italiano  impegnato  a  rispettare  obiettivi  di
finanza pubblica interni e comunitari. 
    Non solo, quindi, contenimento della spesa del personale mediante
il ricorso  ai  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
(materia  concorrente:  sul  punto  e'  copiosa   la   giurisprudenza
costituzionale), ma anche  mediante  il  ricorso  ad  altri  precetti
costituzionali, qualora  l'inosservanza  degli  stessi  determini  un
aumento della spesa che non  trova  giustificazione  nell'ordinamento
giuridico. E non solo in termini di tetti  di  spesa  e  limiti  alla
stessa, ma anche in termini di violazione di  procedure  mediante  le
quali si persegue, comunque, la corretta determinazione  della  spesa
del personale e delle dinamiche alla stessa legate. 
    In tal senso appare rilevante la questione  di  costituzionalita'
posta da questa Sezione in quanto la  violazione  della  riserva  di'
legge statale da parte della  Regione  [...]  in  una  materia  quale
quella dell'ordinamento civile, ha determinato una dinamica espansiva
della spesa di personale non sottoposta alla verifica, in termini  di
an e quantum, dei soggetti  deputati  dalla  legge  a  verificarne  i
presupposti: l'ARAN per quanto riguarda la parte pubblica (secondo le
direttive  delle  competenti  Amministrazioni)  e  le  organizzazioni
sindacali per cio' che concerne il personale  impiegato  nel  settore
pubblico». 
    Difatti, la procedura  individuata  dallo  Stato,  nell'esercizio
della  potesta'  legislativa  riservata  in  materia  di  ordinamento
civile, ai fini della  costituzione  dei  fondi  per  il  trattamento
economico accessorio dei dipendenti pubblici e del loro finanziamento
mediante il ricorso alla contrattazione collettiva,  «ha  chiaramente
lo scopo di verificare, con i soggetti interessati, la sostenibilita'
di tali istituti in termini di risorse finanziarie disponibili  e  la
corretta attribuzione dei compensi ai soggetti titolari di  posizioni
lavorative, rilevanti in  termini  di  produttivita'  e  performance»
(cfr. ordinanza  n.  49/2017  Sez.  regionale  di  controllo  per  la
Liguria, pagg. 28-29). 
    Per quanto nei  predetti  termini  considerato,  ha  ritenuto  la
Sezione ligure - e ritiene, con le  medesime  argomentazioni,  questa
Sezione  -  «di  essere  legittimata   a   sollevare   questioni   di
legittimita' costituzionale, non solo  con  riferimento  all'art.  81
della Costituzione, ma anche con riferimento all'art. 117,  comma  2,
lett. l)», nonche' all'art. 97, comma 1 della Costituzione, stante la
gia' evidenziata, intrinseca correlazione teleologico-funzionale  dei
menzionati articoli 81, 117 e 97 della Costituzione (v. prec. § 9). 
    Giova infine, ancora una volta, sottolineare che la necessita' di
assicurare la legittimazione diretta della Sezione  di  controllo  al
giudizio  incidentale  di  costituzionalita'  deriva  dalla   duplice
esigenza di «garantire il principio di costituzionalita'» ed «evitare
che si venga a creare  una  zona  franca  del  sistema  di  giustizia
costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014, punto 2 in
diritto). 
    Infatti,  come  gia'  evidenziato  in  passato,  il   «preminente
interesse pubblico  della  certezza  del  diritto  (che  i  dubbi  di
costituzionalita'  insidierebbero),   insieme   con   l'altro   della
osservanza  della  Costituzione»  vieta  di  limitare  l'accesso   al
giudizio e di restringere l'ambito del  parametro  giustiziabile,  in
quanto dalla  «distinzione  tra  le  varie  categorie  di  giudizi  e
processi  (categorie  del  resto  dai  contorni  sovente  incerti   e
contestati)»  potrebbe  derivare   la   «grave   conseguenza»   della
formazione nell'ordinamento di «zone franche» sottratte al  sindacato
di costituzionalita' (Corte costituzionale sentenza n. 226/1976). 
    Il rischio che la disciplina regionale del trattamento  economico
del personale si traduca in una «zona franca» sottratta al  sindacato
di costituzionalita' e' particolarmente elevato  in  ragione  di  due
fattori. 
    In primo luogo, per la «natura particolare» (Corte costituzionale
sentenza 1/2014) delle norme applicate  (disciplina  del  trattamento
economico del personale finanziata dal bilancio regionale),  che  per
il carattere estremamente tecnico possono essere  vagliate  solo  dal
giudice contabile in sede di parifica; giudice che puo' verificare in
tale sede il rispetto dei limiti, sia legislativi che costituzionali,
alla determinazione  dei  contenuti  della  spesa  per  il  personale
pubblico, spesa che involge contemporaneamente aspetti  competenziali
(i  limiti  alla  potesta'  legislativa  regionale  in   materia   di
ordinamento civile) e  aspetti  finanziari  (il  coordinamento  della
finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio, laddove  si  aggravi  il
bilancio degli enti regionali di spesa illegittima). 
    In  secondo  luogo,  perche'  un'eventuale  illegittimita'  della
disciplina regionale rischia di rimanere sottratta al  sindacato  del
giudice delle leggi se non tempestivamente segnalata dallo  Stato  in
sede di sindacato di legittimita' delle leggi in via principale. 
    11. Riguardo la rilevanza nei presente giudizio  delle  questioni
di  costituzionalita'  che  questa  Sezione  intende  sollevare,   va
preliminarmente ricordato che l'oggetto del giudizio  di  parifica  -
secondo quanto disposto dall'art. 39, regio decreto 1214/1934  (testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti), al quale fa  rinvio  l'art.
1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - e'  il  seguente:
«La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne  confronta
i risultati tanto per le entrate, quanto per le  spese,  ponendoli  a
riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto  verifica  se  le
entrate riscosse e versate ed i resti  da  riscuotere  e  da  versare
risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti  nei  conti
periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte  dai  singoli
ministeri;  se  le  spese  ordinate  e  pagate  durante   l'esercizio
concordino con le scritture  tenute  o  controllate  dalla  Corte  ed
accerta i residui passivi in  base  alle  dimostrazioni  allegate  ai
decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.  La  Corte
con eguali accertamenti verificai rendiconti, allegati al  rendiconto
generale, delle aziende,  gestioni  ed  amministrazioni  statali  con
ordinamento autonomo soggette ai suo riscontro». 
    Con la sentenza n. 213/2008, la Corte costituzionale ha affermato
la legittimazione della Corte  dei  conti  in  sede  di  giudizio  di
parificazione a sollevare questione  di  legittimita'  costituzionale
«avverso tutte quelle disposizioni di legge che  determinino  effetti
modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto  stesso  di
incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire  sui
capitoli, con riflessi sugli equilibri  di  gestione,  disegnati  con
sistema dei risultati differenziali». Con la decisione n. 89/2017  la
Consulta,  nello  statuire  positivamente   sulla   rilevanza   della
questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  a  carico  di
norme regionali dalla Sezione regionale di  controllo  per  l'Abruzzo
nel corso del procedimento di parificazione del  rendiconto  generale
del bilancio della Regione Abruzzo dell'esercizio  finanziario  2013,
ha riconosciuto la correttezza  della  prospettazione  della  Sezione
regionale, laddove ha rappresentato che «pur dubitando della relativa
costituzionalita' [delle norme  de  quibus]  dovrebbe  parificare  le
predette componenti del rendiconto  della  Regione  Abruzzo,  venendo
quindi meno alle finalita' per le quali e' stata intestata alla Corte
dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali». 
    Ebbene,  nel  caso  di  specie,  le  norme  di  cui  si  sospetta
l'illegittimita' costituzionale,  incidono  sull'articolazione  della
spesa e sul quantum della  stessa,  poiche'  l'una  istituisce  fondi
finalizzati ad alimentare il  trattamento  economico  accessorio  dei
dipendenti, che altrimenti non avrebbero titolo  ad  essere  erogati;
l'altra determina  un  effetto  espansivo  della  spesa  mediante  un
aumento delle risorse destinate al trattamento  accessorio,  appunto,
con cui, poi, la Regione ha retribuito soggetti che non ne  avrebbero
avuto titolo o  che  ne  avrebbero  avuto  titolo  ma  in  misura,  e
soprattutto con modalita', affatto diverse. 
    Per  tal  motivo,  si  giustifica  una  parifica   parziale   con
sospensione di  quella  riguardante  le  poste  di  spesa  «alterate»
dall'applicazione di leggi della  cui  costituzionalita'  si  dubita.
Nella fattispecie in esame, la Sezione evidenzia come la parifica dei
seguenti capitoli di spesa del Titolo I tramite cui viene  finanziato
il funzionamento del Consiglio regionale (spesa di  «primo  livello»)
comporta la  verifica  della  conformita'  della  spesa  di  «secondo
livello», effettuata dal Consiglio regionale, alle leggi,  statali  e
regionali che ne costituiscono titolo, segnatamente delle  leggi  che
disciplinano un macro-aggregato rilevante di tale spesa, vale a dire,
quella per il personale. 
    In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita' delle  leggi
che disciplinano il trattamento economico  accessorio  del  personale
comandato e distaccato nelle strutture politiche e del  personale  di
ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi
istituzionali del Consiglio. 
    Piu' nel dettaglio, e' emerso che talune  poste  del  «rendiconto
generale» non possono essere parificate se non  dopo  la  risoluzione
del  dubbio  di  costituzionalita'  che  interessa   le   norme   che
costituiscono titolo  per  la  spesa  (di  secondo  livello)  per  il
personale del Consiglio. 
    Come e'  noto  tale  spesa  e'  finanziata  tramite  il  bilancio
regionale, ed in particolare: attraverso i capitoli («spesa di  primo
livello»): 
        U00006 (anagrafe pubblica  degli  eletti  disposizioni  sulla
trasparenza e l'informazione); 
        U00008 (autonomia contabile del consiglio regionale  (art  4,
legge regionale n. 7/2002); 
        U00023 (spese per l'attuazione degli  istituti  di  cui  agli
articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13  -  quota
parte art. 52, comma 26, legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1); 
        U00043 (trasferimento al consiglio regionale per l'attuazione
degli istituti previsti dalla legge regionale n. 13/1996 e  dall'art.
3, legge regionale n. 38/2012); 
        U05172 (contributo al garante dei detenuti della Campania per
l'attuazione di un progetto sulle carceri). 
    A sua volta, una frazione  di  tale  spesa,  erogata  in  secondo
livello dal Consiglio regionale, riguarda il  trattamento  accessorio
del personale comandato e distaccato nelle strutture politiche e  del
personale di ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita'
degli organi istituzionali del Consiglio. Tale spesa ha titolo  nella
legge regionale n. 20/2002 succ. mod. (articoli 2, commi  2  e  4)  e
nella legge regionale n. 25/2003 (art. 1, comma 1) ed  e'  alimentata
attraverso i capitoli del bilancio del Consiglio regionale (erogatore
di «spesa di secondo livello»), numeri: 
        4021 («Fondo per  la  contrattazione  decentrata  integrativa
personale del Comparto», previsto dalla legge n. 20/2002); 
        4024 (Attivita' di cui all'art. 2, comma 4,  legge  regionale
n. 20/2002 come aggiunto dalla legge regionale n. 25/2003); 
        4141 (Fondo integrativo per le medesime procedure di  cui  al
capitolo  4024,  tanto  da   essere   stato   soppresso   a   partire
dall'esercizio 2017). 
    In definitiva, la parificazione delle poste di  «primo  livello»,
comporta l'applicazione (in  «secondo  livello»)  degli  articoli  2,
commi 2 e 4, della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20,  e
1, comma 1, della legge regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, che
hanno previsto l'istituzione, il finanziamento, i  beneficiari  e  le
finalita' (con le connesse  modalita'  di  assegnazione)  dei  cc.dd.
«Fondo Legge 20» e «Fondo Legge 25». 
    Infatti, le ridette norme, se pur risalenti nel tempo, continuano
ad esplicare  la  loro  efficacia  anche  nel  corso  degli  esercizi
finanziari 2015 e 2016, incidendo sui risultati finanziari finali  e,
conseguentemente, sui rendiconti regionali (oggetto di parifica). 
    Questo Collegio ritiene, pertanto,  di  non  poter  applicare  le
norme  di  cui  si  sospetta   l'illegittimita'   costituzionale   e,
conseguentemente,  di  non  poter  parificare  i  capitoli  di  spesa
richiamati, tutti finanziati -  valga  precisare,  ai  fini  che  qui
rilevano  -  dal  capitolo  8  del  bilancio  regionale  relativo  al
trasferimento dei fondi per il funzionamento del consiglio regionale,
utilizzato da quest'ultimo  nell'esercizio  della  propria  autonomia
contabile e di bilancio, che trova la propria ragione d'essere  negli
articoli 177 e 123 della  Costituzione,  67  decreto  legislativo  n.
118/2011, 4 legge regionale  n.  7/2002  e  26  e  67  dello  Statuto
regionale della Campania (legge regionale n. 6/2009, succ. mod. dalla
legge regionale n. 6/2014). 
    12. Quanto alla non manifesta  infondatezza,  la  Sezione  dubita
della legittimita' costituzionale degli articoli  2,  commi  2  e  4,
della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20, e art. 1, comma
1, della  legge  regione  Campania  12  dicembre  2003,  n.  25,  per
contrasto con l'art. 117, comma 2 - il quale indica, elencandole,  le
materie per le quali lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  -  e  in
particolare con la lettera l) del  ridetto  comma  (che  fa  espresso
riferimento alla materia dell'ordinamento civile), nonche' con l'art.
81, e, altresi', con l'art. 97, comma 1 della Costituzione, stante la
gia' evidenziata, intrinseca correlazione teleologico-funzionale  dei
menzionati articoli 81, 117 e 97 della Costituzione (v. prec. § 9). 
    Le disposizioni in questione  sono  cosi'  formulate  (nel  testo
vigente anche in  riferimento  agli  esercizi  2015  e  2016  qui  in
considerazione; i commi 4, 5 e 6 sono  stati  aggiunti  dall'art.  1,
comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25): 
        «1. [...] 
        2. E'  istituito  un  fondo  per  il  personale  comandato  o
distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9  e
14 della legge regionale 15/1989, ivi compreso l'autoparco, cosi come
regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza agosto 2000, n.
33, con le seguenti finalita': 
          a)  risorse  per  trattamento   economico   accessorio   da
attribuire con le stesse quantita'  e  modalita'  di  erogazione  del
salario  accessorio  previsto  dai  Contratti  Collettivi  Decentrati
integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale; 
          b) risorse per l'incremento dell'attivita' istituzionale  e
per l'assistenza agli organi, integrative  a  quelle  previste  dalla
lettera a. 
        3. [...] 
        4. E' istituito  un  ulteriore  fondo  per  il  personale  in
servizio  presso  le  strutture  organizzative  di  cui  alla   legge
regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2,  al  fine  di  assegnare
risorse per l'assistenza dagli organi istituzionali per  l'incremento
dell'attivita'  anche  legata  ai  processi  di   riforma   in   atto
consequenziali alte modifiche del titolo V della Costituzione - parte
che hanno attribuito alle Regioni  nuove  potesta'  amministrative  e
legislative. 
        5. [...] 
        [6.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente
legge ... si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento  4  -
cap. 4021 - del bilancio di previsione del  Consiglio  regionale  per
l'esercizio finanziario 2003"]. 
    Tali previsioni rappresentano (evidente ed indebita) interferenza
nella competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'Ordinamento
civile, che nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 165  del
2001 rimetteva (e tuttora rimette) allo Stato,  in  coerenza  con  la
previsione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,  la
disciplina di principio  in  materia  di  organizzazione  del  lavoro
rinviando, poi, alla contrattazione collettiva la  definizione  degli
istituti contrattuali, con  particolare  riferimento  al  trattamento
economico. 
    Le disposizioni di rilievo nella materia de  qua,  contenute  nel
decreto legislativo n. 165/2001, sono cosi formulate: 
        «Art. 2, comma 2. I rapporti di lavoro dei  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati  dalle  disposizioni  del
capo I, titoloII, del libro V del codice civile  e  dalla  legge  sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve  le  diverse
disposizioni contenute nel presente decreto.  Eventuali  disposizioni
di legge, regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata  ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi  e,  per
la parte derogata, non sona ulteriormente applicabili,  solo  qualora
cio' sia espressamente previsto dalla legge». 
        «Art. 2, comma 3. I rapporti individuali di lavoro di cui  al
comma 2 sono regolati contrattualmente, i contratti  collettivi  sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste  nei  titolo  III
del presente decreto; i contratti individuali devono  conformarsi  ai
principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione  di  trattamenti
economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti  collettivi
o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali.  Le
disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti   amministrativi   che
attribuiscono  incrementi  retributivi  non  previsti  da   contratti
cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in  vigore  del
relativa  rinnovo  contrattuale.   I   trattamenti   economici   piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con  le  modalita'  e  nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la  contrattazione
collettiva». 
        «Art. 40, comma 3. La contrattazione  collettiva  disciplina,
in  coerenza  con  il  settore  privato,  la  durata  dei   contratti
collettivi nazionali e integrativi, la  struttura  contrattuale  e  i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche  amministrazioni  attivano
autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
rispetto dei  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.  La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie  e  nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'
avere ambito  territoriale  e  riguardare  piu'  amministrazioni.  Le
pubbliche  amministrazioni  non   possono   sottoscrivere   in   sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con  vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino  oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e  pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono  nulle  e  non
possono essere applicate». 
        «Art.  45,  comma  3.  i  contratti  collettivi  definiscono,
secondo  criteri  obiettivi  di  misurazione,  trattamenti  economici
accessori collegati:  a)  alla  produttivita'  individuale;  b)  alla
produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di   ciascun
dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente
disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per  la  salute.
Compete ai dirigenti la  valutazione  dell'apporto  partecipativo  di
ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi  definiti  dalla
contrattazione collettiva». 
    La Sezione dubita, altresi',  della  legittimita'  costituzionale
delle surriportate  disposizioni  regionali,  per  contrasto  -  come
dianzi precisato - con l'art. 81. 
    Con le predette  disposizioni  la  Regione  ha  finanziato  (come
ulteriormente chiarito dal comma 6 dell'art. 2 L.R.C. n. 20/2002) con
stanziamento a carico del proprio bilancio fondi per  il  trattamento
accessorio del personale,  in  tal  modo  alimentandoli  con  risorse
ulteriori e diverse rispetto a  quelle  tassativamente  previste  dai
contratti  collettivi  nazionali.  Con   cio'   configurandosi   come
illegittima la  copertura  finanziaria  per  l'erogazione  dei  fondi
cc.dd. «Legge 20» e «Legge 25», poiche' la Regione non avrebbe  avuto
la possibilita' di aumentare le risorse destinate alla contrattazione
integrativa con proprie risorse  di  bilancio,  al  di  fuori  ed  in
contrasto  con  le  previsioni  indicate  dai  contratti   collettivi
nazionali. 
    Nell'ordinanza n. 49/2017 della Sezione  regionale  di  controllo
per la Liguria vengono richiamati, sul punto, i condivisibili rilievi
contenuti   nella   relazione    MEF    in    sede    di    ispezione
amministrativo-contabile presso la  Regione  (Liguria),  secondo  cui
«risulta illegittimo aumentare le risorse  destinate  al  trattamento
accessorio del personale (al fine di finanziare  l'istituzione  della
vice-dirigenza), al  di  fuori  dei  limiti  previsti  dai  contratti
collettivi nazionali relativi ai fondi per il trattamento accessorio,
risultando inammissibile lo storno di ulteriori risorse  di  bilancio
al fine di rendere i fondi stessi capienti al finanziamento del nuovo
istituto, in modo da non dover procedere dia decurtazione di  risorse
destinate  agli  altri  impieghi  nell'ambito  della   contrattazione
decentrata». 
    Nella materia de qua, infatti, «esiste una  espressa  riserva  di
legge per materia prevista dalla Carta  Costituzionale,  che  assegna
allo Stato la potesta' di regolamentazione  esclusiva  nella  materia
"Ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lettera l): giurisdizione  e
norme   processuali;   ordinamento   civile   e   penale;   giustizia
amministrativa). 
    A seguito della  privatizzazione  del  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni,  la  materia  in  esame
rientra nell'ambito dell'ordinamento civile riservato allo  Stato  ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Riserva
esercitata, nel caso di specie, mediante il  decreto  legislativo  n.
165 del  2001  che  rinvia,  per  gli  aspetti  qui  rilevanti,  alla
contrattazione collettiva (articoli 15 e ss. del CCNL 1° aprile 1999,
come integrato e modificato dal CCNL 22 gennaio 2004  articoli  31  e
ss., che individuano tassativamente le risorse che  possono  comporre
il fondo per la contrattazione decentrata). 
    La possibilita', pertanto, che con  legge  regionale  si  vada  a
modificare  un  aspetto   fondamentale   del   rapporto   di   lavoro
subordinato, nell'ambito del pubblico  impiego,  quale  e'  l'aspetto
retributivo, non risulta affatto ammissibile posto  che  operando  in
tale modo si incide in ambito contrattuale,  ovvero  in  un  segmento
riconducibile  all'ordinamento  civile,   di   competenza   esclusiva
statale, come gia' messo in luce dalla Corte costituzionale (sentenza
22 dicembre 2011, n. 339). 
    La Corte costituzionale ha, infatti, statuito  -  occupandosi  di
una legge regionale che disponeva l'aumento del trattamento economico
accessorio - che la norma impugnata «... disciplina  un  aspetto  del
trattamento economico dei dipendenti della Regione, il  cui  rapporto
d'impiego e' stato privatizzato (ex  plurimis:  sentenza  n.  77  del
2011, punto 3 del considerato  in  diritto),  sicche'  rientra  nella
materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art.
45, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  165  del  2001,  con
conseguente violazione dell'art 117,  comma  2,  lettera  l),  Cost.»
(Corte Costituzionale n. 339/2011. In questo stesso  senso  anche  la
recente pronuncia della Corte costituzionale 11 luglio 2017,  n.  160
che ha affermato «... In particolare, dall'art. 2, comma 3,  terzo  e
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche
amministrazioni),  emerge  il  principio  per  cui   il   trattamento
economico  dei  dipendenti  pubblici   e'   affidato   ai   contratti
collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, piu'  in
generale, quella del  rapporto  di  impiego  pubblico  rientra  nella
materia dell'ordinamento civile riservata alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato (sentenze nn. 72 del 2017, 211 e 61  del  2014,
286 e 225 del 2013, 290 e 215 del 2012, 339 e 77 del 2011, 332 e  151
del 2010). Anche la posizione dei dipendenti  regionali  e'  attratta
dalla citata disciplina del trattamento  economico  e  giuridico  dei
dipendenti pubblici, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; per cui anche  per  il  personale  delle
Regioni rapporto di impiego e' regolato dalla legge dello Stato e, in
virtu' del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.
La disposizione della Regione Liguria, qui oggetto di scrutinio -  al
di la della anomala sovrapposizione dei trattamento di trasferta (che
propriamente consiste in  una  indennita'  compensativa  del  disagio
materiale e psicofisico che puo' comportare raggiungimento della sede
di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di
pro trazione, in sede, dell'orario di lavoro - concerne, comunque, un
aspetto della retribuzione; e, per tale  assorbente  profilo,  incide
dunque  sulla  materia  dell'ordinamento   civile,   riservata   alla
competenza esclusiva dello Stato. E cio', di  per  se',  ne  comporta
l'illegittimita' costituzionale». 
    Nel  caso  di  specie  la  Regione  ha  provveduto  a  finanziare
direttamente fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al di
fuori della contrattazione collettive; nazionale di comporto e  senza
una legge statale che abbia autorizzato  tali  incrementi,  palesando
l'illegittimita' costituzionale del proprio operato.  Situazione  che
pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art.  117,  comma
2, lett l) della Costituzione, ma anche con l'art. 81, comma 4, della
Corte Costituzionale vigente al momento dell'emanazione  della  legge
regionale n. 42 del 2008 (contrasto confermato  anche  ai  sensi  del
nuovo testo dell'art. 81, comma 3). Difatti, nel momento  in  cui  la
Sezione di controllo  nell'ambito  del  giudizio  di  parifica,  deve
prendere in esame i capitoli destinati al pagamento  del  trattamento
accessorio,  dovrebbe  dare  applicazione  ad  una  norma  della  cui
legittimita' costituzionale  si  dubita.  Pertanto,  vi  sarebbe  una
copertura  della  spesa  solo  formale.   Qualora   fosse   acclarata
l'illegittimita' costituzionale di una norma che rileva ai  fini  del
bilancio  regionale,  le  spese  sostenute  per  [i   cc.dd.   «fondi
etero-finanziati»] sarebbero  prive  di  copertura  sostanziale,  con
conseguente violazione del precetto costituzionale  di  cui  all'art.
81, comma 4 (oggi terzo comma)» (cfr. ordinanza  n.  49/2017  Sezione
regionale di controllo per la Liguria, pagg. 39-41). 
    A cio' deve  conclusivamente  aggiungersi,  in  collegamento  con
quanto osservato al  §  9.  che  precede,  che  la  violazione  della
distribuzione delle competenze normative della Costituzione, prevista
per i rapporti  tra  Stato  e  regioni  (comma  2,  art.  117,  nello
specifico lettera l)  ridonda,  altresi',  in  una  violazione  della
competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica (comma
3), rimbalzando sulla corretta costruzione del bilancio  e  dei  suoi
equilibri, ai sensi degli articoli 97 e 81 della Costituzione. In tal
modo, infatti, viene disposta una spesa regionale che  la  disciplina
statale intende contenere ed evitare, in modo uniforme, su  tutto  il
territorio nazionale, per il raggiungimento di  comuni  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    13. Tanto premesso, riservata ogni decisione in  mento  all'esito
del  giudizio  innanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  Sezione  di
controllo  per   la   Regione   Campania   solleva   l'incidente   di
costituzionalita' dell'art. 2, commi  2  e  4,  della  legge  Regione
Campania 3 settembre 2002, n. 20, con riferimento agli articoli  117,
comma 2, lettera l), comma 4 (ora  comma  3)  e  97,  comma  1  della
Costituzione per le  ragioni  che  precedono,  stante  la  intrinseca
correlazione teleologico-funzionale dei menzionati articoli 81, 117 e
97  della  Costituzione,  con  rimessione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale.